CASSAZIONE: Braccialetto ininfluente nella scelta dei domiciliari (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Custodia cautelare. Le Sezioni Unite: il giudice valuti solo i rischi di reiterazione
Braccialetto ininfluente nella scelta dei domiciliari

Sab. 30 – MILANO. Il braccialetto elettronico non determina alcun automatismo nella scelta delle misure cautelari per un indagato. Le Sezioni unite della Cassazione hanno anticipato ieri – con l’informazione provvisoria 14 – la decisione sulla questione sollevata l’11 febbraio scorso dalla Prima sezione penale (sentenza 5799/16, si veda Il Sole 24 Ore del 12 febbraio).
La Corte, che depositerà la motivazione nelle prossime settimane, ha in sostanza escluso dal terreno della legittimità una questione – la disponibilità o meno del braccialetto elettronico da parte dell’amministrazione interessata – che riguarda la valutazione propriamente di merito, e che spetta quindi solo al giudice titolare del procedimento.
Per le Sezioni unite, il magistrato «escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure deve valutare, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». Con la conseguenza che, se adeguatamente motivata, la scelta del giudice di merito tra custodia in carcere oppure ai domiciliari non può essere oggetto di scrutinio in Cassazione.
Il caso partiva dal rigetto, da parte del Tribunale di Potenza, dell’istanza di revoca dell’ordinanza di custodia in carcere proposta da un condannato a 7 anni e 10 mesi, in appello, per tentato omicidio. A giudizio del Tribunale, il condannato denotava una «personalità trasgressiva» e ribelle «ai precetti dell’autorità» – come attestava una violazione agli orari di obbligo di dimora in casa previsto dai domiciliari – che, combinata alla indisponibilità del braccialetto elettronico, impediva la continuazione del regime dei domiciliari. Per il difensore il Riesame aveva «illegittimamente condizionato la scarcerazione dell’imputato al presupposto della disponibilità del braccialetto», scostandosi in sostanza dal giudizio prognostico sulla attualità e concretezza del rischio di reiterazione richiesto dalla nuova formulazione dell’articolo 274 del codice di procedura.
Censure che colgono nel segno, dicono ora le Sezioni unite, a cui due mesi fa la Prima aveva rimesso il conflitto giurisprudenziale sul punto. Il versante che considera dirimente la disponibilità del braccialetto per decidere il “dentro o fuori” dal carcere sostiene che l’adozione della cavigliera sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ed idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Il giudice può quindi rifiutare la sostituzione della custodia in carcere anche solo per la semplice indisponibilità materiale del dipositivo da parte della polizia giudiziaria, senza per questo arrecare un vulnus ai principi costituzionali. L’impossibilità di concedere la scarcerazione senza controllo dipende, infatti, dall’intensità delle esigenze cautelari ed è pertanto “addebitabile” all’indagato.
L’orientamento opposto, avallato ieri dalla Sezioni unite, ritiene invece che la prescrizione del braccialetto elettronico non riguarda un giudizio di adeguatezza della misura più tenue, che è già evidentemente stato positivo, ma la capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento. Per questo è da considerare illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, pur ritenendo idonea la misura, subordina la scarcerazione alla reperibilità del dispositivo elettronico, quando il detenuto può invece essere controllato con i mezzi tradizionali. Alessandro Galimberti

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