CASSAZIONE: Avvocati, illecito permanente (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

La Corte di cassazione a sezioni unite ha sciolto un dubbio di carattere deontologico
Avvocati, illecito permanente
Nel caso di ritenzione indebita di somme del cliente

Lun.18 – Nel caso in cui un avvocato ritenga indebitamente una somma spettante al cliente si configurerà un illecito deontologico avente carattere permanente.
È quanto stabilito dai giudici delle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 13379 dello scorso 30 giugno.
I giudici di piazza Cavour sono stati chiamati ad esprimersi sul caso che vedeva un avvocato proporre ricorso per la Cassazione di una decisione del Cnf con la quale veniva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso la decisione dei Coa, con la quale lo stesso avvocato era stato ritenuto responsabile dell’indebita ritenzione di somme riscosse per conto di un cliente, violando, pertanto, gli articoli 7, comma 1 (Dovere di fedeltà), 8 (Dovere di diligenza), 38, comma 1 (Inadempimento al mandata), 41, commi 1, 2 e 3 (Gestione di denaro altrui), con irrogazione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 11.
Il Cnf riteneva infondata l’eccezione di prescrizione formulata dall’avvocato sul rilievo che la violazione deontologica risultava integrata da una condotta protrattasi nel tempo, richiamando in proposito l’orientamento espresso con le decisioni n. 208 dei 28/12/2012, n. 55 del 10/4/2013, n. 132 dei 8/9/2011, nonché di queste Ss.uu. n. 14620 dell’1/10/2003.
Secondo gli Ermellini ex art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, «l’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell’illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, dalla data di cessazione della condotta stessa».
A parere delle Sezioni unite nel caso di specie la condotta dell’avvocato presentava i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione del cliente. Quindi ne consegue che il protrarsi di tale condotta fino alla decisione del Coa è ostativa al decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 51 cit., osservando, inoltre, che analogo carattere permanente va riconosciuto alle correlate e contestate violazioni di cui agli artt. 7 (dovere di fedeltà), 8 (diligenza), 38 (inadempimento del mandato). Angelo Costa

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