CASSAZIONE: Autovelox non tarato? La multa è nulla (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Cassazione. L’effetto della sentenza Consulta sulle rilevazioni automatiche di velocità
Autovelox non tarato? La multa è nulla

Roma. È nulla la multa per eccesso di velocità se il Comune non prova di aver provveduto alla taratura annuale dell’autovelox. La Corte di cassazione, con la sentenza 9972 depositata ieri, annulla con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato l’obbligo per la ricorrente di pagare la multa, che le era stata inflitta per aver superato il limite imposto dalla segnaletica nel tratto stradale. Una decisione presa dai giudici di merito senza considerare l’effetto della sentenza (113/2015) con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6 del Dlgs 285/1992 del Codice della strada. Il contrasto con la Carta riguardava la parte in cui la norma bocciata non prevedeva un obbligo periodico di verifica della funzionalità e della taratura per tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. In quell’occasione la Consulta aveva sottolineato che «i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale». La Suprema corte ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale ha effetto retroattivo ed è applicabile anche ai giudizi pendenti. In virtù del verdetto dei giudici delle leggi dunque si deve ritenere che l’articolo 45 comma 6 del codice della strada prescriva controlli cadenzati degli autovelox, in assenza dei quali la multa va considerata nulla. Un “particolare” che era sfuggito ai giudici di merito, i quali si erano mossi sul solco della consolidata giurisprudenza precedente la sentenza della Consulta, fino ad allora la Cassazione aveva, infatti, ritenuto non necessaria, ai fini della validità della multa, la prova della verifica periodica. Ora il Comune è invece tenuto a dimostrare di aver fatto i dovuti accertamenti. Non passa invece un secondo motivo di ricorso. La signora multata si lamentava che il Tribunale aveva sottovalutata la presenza di una seconda macchina nel momento della rilevazione automatica. Un’eccezione che non era stata però sollevata nel ricorso introduttivo. La Suprema corte precisa, che il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è chiuso e dunque limitato ai soli motivi contenuti nell’opposizione senza alcuna possibilità di integrazione. Patrizia Maciocchi

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