CASSAZIONE: Alcol test non valido se l’etilometro segna volume insufficiente (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Codice della strada. Sentenza «garantista»
Alcol test non valido se l’etilometro segna volume insufficiente

La prova dello stato di ebbrezza rischia di non essere raggiunta quando il conducente soffia un volume d’aria insufficiente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23520 dello scorso 7 giugno, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il superamento delle soglie penalmente rilevanti. Per i giudici la dicitura «volume insufficiente» riportata sugli scontrini dell’alcoltest può non bastare ad affermare la responsabilità penale del conducente, anche in presenza di elementi sintomatici, quali l’alito vinoso, l’andatura a zig zag e gli occhi lucidi.
La sentenza trae origine da un accertamento con etilometro in cui gli scontrini di entrambe le prove previste dalla legge recavano la dicitura «volume insufficiente», pur indicando la quantità di alcol presente nel sangue. Il caso è tutt’altro che improbabile e negli anni ha portato a interpretazioni giurisprudenziali difformi. Sempre la Suprema Corte, con la sentenza n. 19161 del 9 maggio scorso, aveva ritenuto valido l’accertamento pur con volume insufficiente, che non avrebbe di per sé escluso il corretto funzionamento dell’etilometro.
Con la sentenza del 7 giugno, invece, la Corte ha rimarcato l’importanza di dimostrare in giudizio il corretto funzionamento dell’etilometro, ritenendo «tautologica» la motivazione per la quale la sola formulazione del dato numerico, accanto alla dicitura «volume insufficiente», possa di per sé sola dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio. È una pronuncia importante, perché sposta anche l’onere della prova a favore del conducente: non sarà l’imputato a dover dimostrare il difetto di funzionamento dell’etilometro, ma l’accusa a provarne l’efficienza.
Più rigorosa anche la valutazione degli indici sintomatici. Se è vero che la prova del reato può essere fornita senza uso di etilometro anche per le ipotesi più gravi -lettere b) e c) dell’articolo 186 del Codice della strada -, questa deve condurre oltre ogni ragionevole dubbio alla conclusione che il conducente abbia superato la soglia più grave. Non bastano alito vinoso e guida incerta a raggiungere la prova se il volume d’aria espirato è insufficiente a determinare la soglia più alta.
L’interpretazione appare coerente con l’introduzione dei nuovi reati di omicidio stradale commessi in stato di ebbrezza, che impongono controlli sempre più accurati, visto che l’etilometro da solo non costituisce prova legale, ma impone al giudice di valutare ogni altra circostanza rilevante (Cassazione, sentenza 3 luglio 2012, n. 28388). Nel dubbio delle interpretazioni giurisprudenziali, in tutti i casi in cui anche uno soltanto dei due scontrini rechi la dicitura «volume insufficiente», gli agenti dovrebbero effettuare altri accertamenti, come accompagnare il conducente presso il più vicino comando per ripetere il test. Oppure, in presenza di elementi sintomatici, inquadrare la condotta nell’ipotesi meno grave.
La pronuncia non apre tuttavia a condotte intenzionali volte a dribblare la norma penale. Il conducente che volontariamente soffi piano nell’etilometro potrebbe essere ugualmente sanzionato per violazione dell’articolo 186, comma 7, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento. Solo l’asma può salvare da una condanna, se documentabile con certificato medico. Marisa Marraffino

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