CASSAZIONE: Al titolare di studio danni «pesanti» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Infiltrazioni. Risarcibile anche il lucro cessante
Al titolare di studio danni «pesanti»

Risarcibile anche il danno da lucro cessante se il professionista ha dovuto chiudere il proprio studio a causa di infiltrazioni imputabili al condominio. L’ammontare può essere liquidato anche in via equitativa sulla base della dichiarazione dei redditi dall’anno precedente qualora il danneggiato non sia in grado di quantificare la perdita reddituale perché privo della dichiarazione dell’anno del sinistro. Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 15115 del 2016.
La vicenda, che ha visto il con dominio soccombere, inizia con la citazione in Tribunale da parte di un condòmino che lamentava di aver subito nel proprio alloggio, adibito a studio dentistico, danni patrimoniali da infiltrazioni imputabili ad un guasto dell’impianto di riscaldamento condominiale; danni consistenti nelle spese di ripristino dell’immobile e nella interruzione della propria attività lavorativa.
Il Tribunale, pur accertando la responsabilità del condominio, rigettava la domanda di risarcimento, considerando sufficiente la somma già versata dalla compagnia assicurativa (chiamata in causa del condominio) per i danni materiali e ritenendo non dimostrato il danno da lucro cessante per l’interruzione dell’attività lavorativa (danno che, era privo anche della garanzia assicurativa).
Presentato appello per la mancata liquidazione del danno da lucro cessante, la Corte lo accoglieva condannando il condominio al pagamento, in favore dell’appellante, di una somma calcolata secondo equità che, però, il condominio contestava perché la Corte di merito aveva liquidato, in via equitativa, il danno da lucro cessante in difetto dei necessari presupposti, non avendo il danneggiato fornito gli elementi probatori in suo possesso, omettendo di produrre in giudizio la dichiarazione dei redditi relativi all’anno del sinistro.
Sulla base di questa complessa vicenda il dentista ricorreva in Cassazione.
La Cassazione ha preliminarmente precisato che il potere discrezionale di determinare l’ammontare del danno in via equitativa in base all’articolo 1226 del Codice civile, è censurabile in sede di giudizio di legittimità solo per vizi della motivazione che, nella fattispecie, non sussiste.
La Corte d’Appello, infatti, accertata la pretesa risarcitoria per lucro cessante (a causa delle infiltrazioni, lo studio dentistico era rimasto chiuso per 21 giorni con conseguente interruzione dell’attività lavorativa e perdita di parte dei propri guadagni), aveva ritenuto che, ‹‹nonostante la mancata produzione della dichiarazione dei redditi dell’anno del sinistro, gli elementi probatori acquisiti al processo, consistiti nelle risultanze della prova testimoniale e dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, consentissero di procedere ad una valutazione equitativa del pregiudizio avendo in considerazione le tre settimane di chiusura e valutata la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente››.
Per i giudici di legittimità, quindi, la Corte territoriale aveva ben motivato le sue conclusioni ed esaminato il fatto dedotto dal ricorrente, indicando, nel contempo, i criteri seguiti per determinarne l’entità del danno. E respingeva il ricorso, condannando il condomino anche alle spese di giudizio. Luana Tagliolini

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