CASSAZIONE: Al giudice penale la decisione sull’importo dell’imposta evasa (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Nel calcolo i costi d’acquisto dei beni venduti e non «dichiarati»
Al giudice penale la decisione sull’importo dell’imposta evasa

Spetta esclusivamente al giudice penale l’accertamento e la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa e si deve tenere conto degli elementi negativi di reddito anche sulla base dell’analisi e della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale dell’ordinamento tributario. Pertanto, contestando vendite non dichiarate, occorre considerare anche i costi d’acquisto pure non dichiarati dei beni, perché nella propria dichiarazione il contribuente ha verosimilmente esposto i soli costi relativi a beni regolarmente venduti. A precisarlo è la sezione III penale della Corte di cassazione con la sentenza 39379/2016 depositata ieri.
Un contribuente era stato condannato per infedele dichiarazione avendo omesso di dichiarare vendite on line di beni. Nel caso specifico, la Guardia di Finanza aveva quantificato il volume delle vendite attraverso i dati acquisti con specifica richiesta ad una società che gestisce un portale di vendite online. Successivamente alla condanna in appello, proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che non erano stati debitamente considerati i costi sostenuti per la produzione del reddito con la conseguenza che le imposte evase erano inferiori a quelle contestate ed alla soglia di punibilità.
In altre parole dai controlli presso la società che gestiva il portale era stato possibile riscontrare vendite on line di beni non dichiarate da parte dell’imputato ma non si era tenuto per nulla conto dei costi di acquisto dei beni stessi.
A questo proposito la Corte d’appello aveva ritenuto che non avendo l’imputato provato che tra i costi regolarmente dichiarati non fossero inclusi anche quelli dei beni venduti in evasione d’imposta, non si poteva procedere al riconoscimento di tali oneri.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso. Innanzitutto è stato ribadito che per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta da determinarsi dalle risultanze acquisite nel processo penale e sulla base dell’analisi e della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario
Di conseguenza, per la determinazione deve tenersi conto anche degli elementi negativi di reddito spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa da intendersi come l’intera imposta dovuta attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata in sede tributaria.
Nello specifico, rilevano i giudici di legittimità, è stato ritenuto sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati nella dichiarazione fiscali presentate dal contribuente, nelle quali però non erano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza. Tali costi, quindi, dovevano necessariamente riferirsi ai ricavi riportati nella contabilità ed indicati nelle dichiarazione fisali e non anche a quelli oggetto di imputazione.
Da qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio alla Corte d’appello stante la necessità di determinare la sussistenza della soglia di imposta evasa attraverso la considerazione dei costi documentati o in ogni caso presumibili.
La pronuncia assume rilievo perché può accadere che il Pm, conformandosi alla tesi dei verificatori, in presenza di maggiori ricavi o di dichiarazione omessa calcoli l’imposta evasa sulla base dei soli ricavi lordi senza tener conto dei costi comunque sostenuti i quali – come precisa la Cassazione – possono essere documentati dall’imputato o comunque presunti come nel caso esaminato. Antonio Iorio

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