CASSAZIONE: Accoglimento della Ctu, il giudice non si giustifica (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Accoglimento della Ctu, il giudice non si giustifica

Il giudice non è obbligato a chiarire le sue motivazioni sull’accoglimento della consulenza tecnica d’ufficio, né a rispondere alle obiezioni sollevate. Lo chiarisce la Corte di cassazione, nella sentenza 17644/2016 del 6 settembre in cui una donna, sofferente di una gravissima obesità, chiedeva all’Inps un assegno di invalidità. Il legale della paziente, nel secondo motivo del ricorso, ha lamentato le omesse motivazioni del giudice sull’accoglimento della c.t.u., che certificava uno stato di invalidità del 71% invece del 75% richiesto. La Corte di cassazione ha chiarito la questione, secondo cui il giudice può omettere di pubblicare le sue motivazioni sull’accoglimento o meno della perizia. «Il giudice non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento», spiegano i porporati nella sentenza, «perché l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità». I risultati dell’accertamento richiesto includono nel suo nucleo, concettuale e logico, le motivazioni del giudice, che quindi non ha bisogno neppure di replicare a tutte le opposizioni sollevate dalle parti. Gli Ermellini, infine, spiegano che «l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare, dettagliatamente, le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese». Francesco Barresi

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