CASSAZIONE: Abuso di diritto, prova forte (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La Cassazione respinge un ricorso dell’Agenzia delle entrate e fissa un punto pro contribuente

Abuso di diritto, prova forte

Sab. 21 – L’abuso del diritto sussiste per il solo risparmio d’imposta ma è necessario che l’amministrazione finanziaria provi una manipolazione contrattuale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10458 del 20 maggio 2016, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate bocciando l’avviso di accertamento spiccato a carico di un contribuente che aveva acquistato delle quote di una società proprietaria del terreno, vero oggetto della compravendita. Lapidando una sua stessa creazione, la sezione tributaria del Palazzaccio ha messo, negli ultimi mesi, una serie di stringenti paletti per la contestazione dell’elusione fiscale. A influire su questo nuovo orientamento giurisprudenziale è stata senz’altro la recente riforma che ha ridotto all’osso i casi di abuso del diritto. La difesa del fisco in ha chiesto alla Suprema corte di dire se per il divieto di operazioni elusive contenuto nell’art. 37 bis dpr 600/73 o per il divieto di abuso del diritto affermato dalla normativa comunitaria e dai principi costituzionali, l’amministrazione finanziaria possa disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti dal contribuente attraverso una pluralità di operazioni individualmente lecite e reciprocamente coordinate che, in quanto prive di una effettiva ragione economica, risultino finalizzate a raggiungere i risultati normalmente conseguibili attraverso una diversa operazione assoggettata a un più oneroso trattamento tributario e se incorra nella violazione di questo principio la sentenza impugnata che abbia ritenuto legittima la deduzione della perdita subita dalla contribuente. Al quesito è stata data risposta negativa. Sulle nuove norme la sentenza non dice nulla ma il relatore ha spiegato che è ravvisabile elusione nell’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull’amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato. Debora Alberici 

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