CASSAZIONE: A rischio i beni dell’amministratore (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione/2. Sequestro per evasione della Srl se non è reperito il profitto del reato
A rischio i beni dell’amministratore

E’ legittimo il sequestro per equivalente sui beni personali dell’amministratore della Srl che ha evaso le imposte se non viene reperito il profitto del reato e se l’imputato non fornisce prova dell’esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre il sequestro preventivo diretto. In tal caso il pm non può decidere arbitrariamente le modalità del sequestro, se cioè cautelarsi con i beni sociali o quelli personali ma deve anche solo limitarsi a verificare le risultanze del patrimonio della società. Pertanto al giudice del riesame è precluso l’accertamento nel merito dell’azione penale perché deve svolgere un ruolo di garanzia. Così la Cassazione, terza sezione penale, n. 26257-16 (Pres. Amoresano, Rel. De Masi) depositata ieri.
Un uomo amministratore di una Srl omette le dichiarazioni ed evade Ires per oltre 149mila euro ed Iva per oltre 60mila euro. Il gip lo indaga e ritiene che le sue disponibilità personali siano il profitto del reato e con ordinanza di sequestro preventivo per equivalente gli sequestra 210mila euro sui conti bancari personali.
L’uomo si oppone. Prima si verificano i conti della società e solo dopo se del caso si sequestrano i conti personali. Manca la prova poi che le sue disponibilità personali rappresentino il profitto del reato.
Gli danno torto sia il tribunale in sede di riesame sia la Cassazione a cui l’uomo si rivolge ma invano. Per la Corte, infatti, l’amministratore di una Srl che ha commesso reati tributari può essere destinatario del sequestro preventivo per equivalente dei suoi beni personali a due condizioni: non viene reperito il profitto del reato; l’imputato non fornisce prova dell’esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre il sequestro preventivo diretto;
Il pm non può arbitrariamente scegliere tra sequestro diretto sui beni della società e sequestro per equivalente sui beni dell’amministratore ma deve basarsi sulle risultanze del patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dal reato.
Se però l’imputato non assolve l’onere probatorio, il pm non è obbligato ad effettuare ulteriori e specifici accertamenti per rinvenire il profitto del reato presso le casse della società. Al Giudice del riesame è precluso l’accertamento del merito dell’azione penale e non può esercitare alcun sindacato sulla fondatezza dell’accusa, ma deve effettuare un controllo non meramente cartolare. In base al “fumus” del reato ipotizzato deve cioè svolgere un ruolo di garanzia vagliando le deduzioni difensive prodotte ed esaminando altresì i presupposti legittimanti il sequestro. Ferruccio Bogetti Gianni Rota

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