CASSAZIONE: A domicilio del creditore solo obbligazioni liquide (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. I chiarimenti delle Sezioni unite sul luogo di adempimento
A domicilio del creditore solo obbligazioni liquide
Se l’ammontare non è determinato con scelta discrezionale

Milano. Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, da intendere però come quelle nelle quali il titolo determina l’ammontare oppure indica i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale. Lo chiariscono le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 17989 depositata ieri.
A contrapporsi erano due orientamenti. Per il primo, se la somma di denaro oggetto dell’obbligazione deve ancora essere determinata dalle parti o – al loro posto – dal giudice attraverso operazioni comunque diverse dal semplice calcolo aritmetico, il luogo di adempimento della prestazione deve essere identificato nel domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Per il secondo, invece, l’adempimento al domicilio del creditore è applicabile in tutte le cause che hanno per oggetto una somma di denaro quando l’attore ha chiesto il pagamento di una somma determinata: sulla competenza territoriale non incide la complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito.
Per le Sezioni unite, va confermato l’orientamento più risalente nel tempo, che richiede l’effettiva liquidità dell’obbligazione, in base al titolo, per la qualificazione dell’obbligazione come portabile, per gli effetti degli articoli 1182, terzo comma, del Codice civile (adempimento a domicilio del creditore) e 20 del Codice di procedura civile (competenza del giudice del luogo dove deve essere seguita l’obbligazione).
A fare propendere le Sezioni unite per questa soluzione c’è anche la norma (articolo 1219, secondo comma n. 3 del Codice civile) che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. «Se tra le obbligazioni pecuniarie “portabili” – sottolinea la sentenza – contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora, e con essa la responsabilità ai sensi dell’articolo 1224 Codice civile, scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perchè l’ammontare della sua prestazione è ancora incerto».
Le esigenze di protezione del debitore richiedono che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre resterebbero vanificate se la liquidità stessa fosse fatta coincidere con la semplice precisazione da parte del creditore della somma dedotta in giudizio in assenza di indicazioni nel titolo. In questo modo, infatti, a radicare la controversia sarebbe non il dato oggettivo della liquidità del credito, quanto piuttosto l’arbitrio del creditore, che sceglie di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda in giudizio. A venire compromesso sarebbe in questo modo, concludono le Sezioni unite, anche il principio costituzionale del giudice naturale. Giovanni Negri

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