BANCHE: Bcc, via d’uscita dal gruppo con il conferimento alla Spa (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

La regola e le criticità. Istanza entro 60 giorni dalla pubblicazione in «Gazzetta»
Bcc, via d’uscita dal gruppo con il conferimento alla Spa

Le banche di credito cooperativo hanno due mesi per non essere obbligate ad aderire, poi, a un gruppo bancario. La via d’uscita è da intraprendere prima di conoscere il contratto di coesione e i gruppi che saranno autorizzati, e si attiva comunicando a Banca d’Italia l’intenzione di conferire l’azienda bancaria in una Spa e di proseguire in cooperativa l’attività a favore dei soci, modificando l’oggetto sociale. L’istanza va presentata entro 60 giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl n. 18/2016. Una decisione che, vista la tempificazione, sarà discussa dai soci nelle prossime assemblee di bilancio. E non solo dalle Bcc con patrimonio netto superiore a 200 milioni al 31 dicembre 2015, posto che l’istanza può essere anche congiunta, bastando che una sola delle Bcc istanti superi la soglia.
Way out transitoria. Le modifiche al decreto hanno eliminato la possibilità di attribuire le riserve, mediante affrancamento, ai soci cooperatori. La previsione era in contrasto con il vincolo civilistico e il principio cooperativo, prima che fiscale, della loro indivisibilità, oltre che con la normativa europea sugli aiuti di Stato. La Bcc, comunque, può evitare la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, ma soltanto in via transitoria e a condizione che presenti l’istanza per il conferimento alla Spa e prosegua l’attività come cooperativa a mutualità prevalente, mantenendo le riserve indivisibili, al netto del versamento del 20% del patrimonio di fine 2015. Un onere che non è più qualificato come «imposta straordinaria», ma semplicemente come «importo da versare al bilancio dello Stato». Venuta meno la finalità dell’affrancamento (le riserve indivisibili, infatti, continuano ad esistere nel bilancio della cooperativa a mutualità prevalente), diviene dubbia la legittimità del prelievo, qualificato come “disincentivo” a non mantenere frazionato il sistema delle Bcc.
Devoluzione a regime. Le Bcc che non presentano l’istanza, o quelle la cui istanza non sarà accolta da Banca d’Italia, aderiranno obbligatoriamente a un gruppo, vincolo per mantenere la licenza bancaria e lo status di cooperativa a mutualità prevalente. In caso di successiva esclusione dal gruppo o di recesso (previsione questa introdotta in sede di conversione e che induce a ritenere possibile il recesso con adesione a un altro gruppo), la Bcc può deliberare la trasformazione in Spa o la propria liquidazione. In questi casi, così come in quelli di fusione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e di scissione a favore di una Spa, l’articolo 150-bis del Tub (comma 5), come novellato dal decreto, prevede sempre l’obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici.
Un vincolo applicabile alle Bcc anche per l’articolo 2545-undecies che, in caso di trasformazione eterogenea, dispone la devoluzione del patrimonio effettivo, dedotto il capitale aumentato fino al capitale minimo della nuova società. Eccezione parziale, quest’ultima, alla regola di devoluzione alla quale, recentemente, si è aggiunta l’esclusione disposta dall’articolo 48 del Dlgs n. 180/2015.
La norma prevede, per la Bcc sottoposta a procedura di risoluzione e a bail-in, la sua trasformazione societaria escludendo la devoluzione del patrimonio. Resta da chiarire, si ritiene, se la trasformazione di una Bcc in Spa, per l’uscita dal gruppo autorizzata dalla Vigilanza, comporti necessariamente la devoluzione monetaria del patrimonio ai fondi mutualistici, con conseguente perdita patrimoniale che di fatto renderebbe impossibile l’operazione. Oppure, considerata la rilevanza della continuità aziendale e il rispetto dei requisiti patrimoniali di Vigilanza, nonché la difficile valutazione del patrimonio effettivo delle banche (come testimoniano i ridotti e volatili rapporti fra capitalizzazione di borsa e patrimonio contabile), se non sia più appropriata la devoluzione ai fondi mutualistici mediante attribuzione di speciali titoli di capitale della Spa che, al pari delle azioni di godimento (articolo 2353 C.c.), non diano diritto di voto, concorrano nella ripartizione degli utili e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio residuo dopo il rimborso delle altre azioni al valore nominale.
Una soluzione coerente e giustificata dalla rilevanza della continuità aziendale, dal rispetto dei requisiti patrimoniali di Vigilanza e dalla problematica valutazione del patrimonio effettivo di una banca, come testimoniano i ridotti e volatili rapporti fra capitalizzazione di borsa e patrimonio contabile delle banche quotate. Adriano Melchiori

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile