AVVOCATI: Società multidisciplinari, no alla professione forense (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Società multidisciplinari, no alla professione forense

Vietato l’esercizio della professione forense alle società multidisciplinari. Tale attività è infatti riservata in via esclusiva agli avvocati e alle società tra avvocati composte e partecipate esclusivamente da legali. È quanto afferma il Consiglio nazionale forense in un parere reso in seguito a un quesito posto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato il 20 novembre scorso sul portale «deontologia» del Cnf. Nel dettaglio, il quesito chiedeva se un ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili potesse iscrivere una società tra professionisti partecipata anche da un avvocato nel proprio albo. Sul punto, il Cnf chiarisce di non avere competenza a decidere in merito alla richiesta di iscrizione di un professionista presso albi di professioni diverse da quello forense. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi individuate dall’art. 18 della legge professionale (n. 247/2012), la professione di avvocato è compatibile con la detenzione di partecipazioni in società. Altro problema, però, specifica il Cnf, riguarda lo svolgimento dell’attività professionale forense da parte di società, ovvero l’ipotesi nella quale l’attività tipica e riservata degli avvocati sia formalmente prevista come oggetto sociale di una società o sia comunque svolta di fatto. A proposito, il parere chiarisce che l’art. 5 della legge professionale (che trova applicazione per gli avvocati in luogo della legge n. 183/2011) riserva in via esclusiva ai legali e alle società tra avvocati l’esercizio in forma societaria della professione forense. In altri termini, sottolinea il Cnf, «allo stato attuale l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari (per tali intendendo quelle che hanno a oggetto attività professionali riservate a differenti professioni regolamentate, quali, per esempio, quelle che l’ordinamento riserva ai dottori commercialisti e agli avvocati)». Risulta infatti insuperabile, secondo il parere, la prescrizione che impone la qualità di avvocati a coloro che intendono essere soci di una società tra avvocati (lett. a), art. 5, legge n. 247 del 2012. In definitiva, la società multidisciplinare di cui al quesito inviato dal Cndcec non può in ogni caso esercitare la professione forense, «salva restando la possibilità per un avvocato di parteciparvi, ma senza per essa poter svolgere la tipica e riservata attività forense». Gabriele Ventura

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