AVVOCATI: Ko le specializzazioni forensi (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
Il Tar Lazio boccia le 18 materie del dm. Accolti i ricorsi di Oua, Anf e alcuni ordini
Ko le specializzazioni forensi
Non si coglie la logica con cui è stata fatta la scelta

Stop ai settori di specializzazione forense. Il Tar Lazio, con le sentenze nn. 4424/16, 4426/16 e 4428/16 depositate ieri, ha infatti bocciato l’elenco delle 18 materie specialistiche contenuto nel regolamento ministeriale n. 144/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Motivo: non è dato cogliere «quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta» delle materie a disposizione dell’avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista, scegliendo in non più di due settori, elencati all’art. 3 del decreto. Il Tar Lazio, sezione prima, ha accolto quindi in parte i ricorsi presentati dall’Organismo unitario dell’avvocatura, dall’Associazione nazionale forense e da alcuni ordini territoriali contro il dm 144/15, annullando anche la disposizione che prevede, nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza per l’ottenimento del titolo di specialista, la convocazione dell’istante, da parte del Consiglio nazionale forense, per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione (art. 6, comma 4).
Materie bocciate. Il Tar Lazio ha accolto la censura dell’art. 3 del regolamento, contenente la suddivisione dei settori di specializzazione, perché non risulta rispettato «né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto». Il ministero della giustizia pare infatti avere attinto «solo per frammenti, a ciascuno di tali criteri, senza che tuttavia emerga un unitario filo logico di selezione». In sostanza, considerata «la delicatezza della disciplina e la necessaria funzionalizzazione della normazione secondaria alla perseguita finalità di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori», l’attività regolamentare non può sottrarsi al rispetto dei principi di intrinseca ragionevolezza e di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito. E sebbene l’art. 4 preveda la possibilità di modificare e aggiornare l’elenco dei settori di specializzazione, «l’attuale irragionevolezza della disposizione», conclude il Tar, «non può essere elisa dalla teorica (e futura) possibilità di revisione dell’elenco prevista dall’art. 4 del dm».
Il colloquio presso il Cnf. Il Tar Lazio, inoltre, ha accolto la censura avanzata da Anf e ordini territoriali riguardo l’introduzione del colloquio dinanzi al Cnf per l’avvocato che intenda conseguire il titolo per comprovata esperienza. La norma, stabilisce la sentenza, è infatti intrinsecamente irragionevole «per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso».
Le reazioni. Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, deve riformulare al più presto l’elenco dei settori di specializzazione. Esprimono soddisfazione per la sentenza del Tar Lazio le sigle dell’avvocatura che hanno impugnato il regolamento, mentre, dall’altro lato, le associazioni specialistiche hanno emanato una nota congiunta affermando che è «fallito il tentativo di affossare il regolamento sulle specializzazioni, che esce confermato nel suo impianto generale».
«Siamo soddisfatti», commenta Mirella Casiello, presidente Oua, «perché vengono accolte le nostre critiche. La suddivisione delle branche di specializzazione era irragionevole e artificiosa e danneggiava la maggioranza dell’avvocatura, facendo perdere l’occasione di un necessario processo di modernizzazione e professionalizzazione per la categoria».
A parere del segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Luigi Pansini, invece, «non si può essere certo contenti del tempo perduto e dell’occasione non sfruttata per fare delle specializzazioni un elemento veramente caratterizzante la professione di avvocato».
Soddisfazione anche dall’Anai: «Il Tar Lazio ha sostanzialmente demolito il regolamento sulle specializzazioni», ha detto il presidente, Maurizio De Tilla. Le associazioni specialistiche (giuslavoristi, penalisti, civilisti, tributaristi e avvocati per la famiglia), invece, «plaudono al riconoscimento della specializzazione attraverso il doppio binario» della frequenza del corso o di un percorso di comprovata esperienza. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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