AVVOCATI: Commissione solo al completo (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

ESAME AVVOCATO/ Sentenza del tribunale amministrativo regionale del Molise
Commissione solo al completo
Bocciatura all’orale nulla se manca un componente

Lun.5 – All’esame per l’abilitazione forense la commissione deve essere al completo, infatti se manca un magistrato membro della commissione, l’eventuale bocciatura all’orale di un candidato sarà nulla.
È quanto evidenziato dai giudici della prima sezione del Tar per il Molise con la sentenza n. 335 dello scorso 17 agosto.
Con ricorso Tizio impugnava il provvedimento con il quale era stato ritenuto, all’esito della prova orale, non idoneo all’esercizio della professione di avvocato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Tizio contestava la violazione dei criteri di composizione della commissione, ritenendo che in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 247/2012 tutte le componenti previste all’art. 47 (avvocati, magistrati e professori universitari) dovrebbero essere presenti in ogni momento dello svolgimento dei lavori, essendo venuta meno la previsione di cui all’art. 22, c. 5, del rd n. 1578/1933 secondo cui i membri supplenti potevano supplire qualunque membro effettivo assente, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Nella fattispecie tale criterio non sarebbe stato rispettato perché alla sessione per l’esame dello svolgimento degli orali non era presente nessun magistrato.
A parere dei giudici amministrativi è opportuno distinguere tra le previsioni della nuova disciplina dell’ordinamento forense che riguardano le modalità di svolgimento delle prove da quelle che attengono ai criteri di composizione della commissione.
La distinzione rileva perché la disciplina transitoria, che prevede un rinvio di quattro anni dell’entrata in vigore delle disposizioni sugli esami di avvocato, non riguarda le disposizioni concernenti la composizione della commissione, riferendosi solo alle prescrizioni relative alle «prove scritte» e alle «prove orali» oltre che alle «modalità di esame».
Per i giudici molisani a favore della tesi dell’immediata applicabilità della nuova disciplina in tema di composizione delle commissioni deponeva inoltre la circostanza che l’amministrazione ha provveduto alla nomina della sottocommissione nella composizione prevista dalla nuova disciplina (tre avvocati, un magistrato e un professore o ricercatore universitario), anziché in quella prevista dalla disciplina previgente (si veda: Tar Lombardia, sez.
III, 11 aprile 2016, n. 692).
La legge 247/2012, hanno osservato poi i giudici del Tar, non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del rd 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, in base alla quale: « I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo », su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fra loro pienamente
fungibili (ex plurimis, Cons. stato, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).
Pertanto proprio la mancata riproduzione costituisce un forte indizio della necessaria presenza nelle singole sedute della commissione di esame delle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale e accademica) nelle proporzioni stabilite dalla legge, «sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie sia portatrice di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente condurrà l’esponente di ciascuna professionalità a valorizzare, in sede di correzione degli elaborati, differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame». Angelo Costa

Foto del profilo di Andrea Gentile

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