AVVOCATI: Avvocati, clienti ai raggi X. Allerta maggiore per le persone politicamente esposte (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Il documento del Cnf: vanno rilevate incongruenze rispetto alle capacità economiche
Avvocati, clienti ai raggi X Allerta maggiore per le persone politicamente esposte

Lun.5 – Avvocati con l’obbligo di continua e adeguata conoscenza del cliente. Ai fini antiriciclaggio, infatti, il legale è tenuto a essere costantemente informato su attività svolte, capacità economiche, finalità perseguite dal proprio cliente. A maggior ragione se si tratta di una «persona politicamente esposta». È quanto afferma, tra l’altro, il Consiglio nazionale forense nel documento messo a punto dalla Commissione antiriciclaggio in merito agli adempimenti previsti dalla normativa attuale e in vista del recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, entro il 26 giugno 2017 (si veda ItaliaOggi del 2 dicembre scorso). Una faq riguarda appunto il modo in cui l’avvocato può realizzare un convincimento, basato su elementi induttivi, tale da segnalare il proprio cliente, dando per assodato il fatto che l’avvocato non è un «investigatore privato». Il Cnf afferma che la normativa impone l’obbligo di continua e adeguata conoscenza del proprio cliente. In particolare, l’avvocato è tenuto a utilizzare le informazioni in proprio possesso e che sono quelle raccolte e ricevute nell’ambito dell’attività professionale prestata. La normativa, specifica il documento, fornisce un «principio guida» generale ponendo in carico al professionista «una predisposizione e un’attitudine nuova con riferimento alla necessità di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con il cliente». L’avvocato dovrà infatti rilevare eventuali incongruenze rispetto alle capacità economiche e alle attività svolte dal cliente, con particolare attenzione, come detto, all’accertamento della qualità di «persona politicamente esposta» in capo al cliente, ossia il fatto che occupi o abbia occupato, in Italia o all’estero, incarichi politici di vertice». Il documento si concentra poi sull’approccio basato sul rischio, indicando che gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti «commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale richiesta, operazione oggetto dell’incarico». I parametri relativi al cliente da prendere in considerazione per valutare il rischio antiriciclaggio connesso all’incarico, stabiliti dalla normativa, impongono all’avvocato di valutare: la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Riguardo all’operazione, l’avvocato è tenuto a considerare: la tipologia, il rapporto continuativo o la prestazione professionale posti in essere, le modalità di svolgimento, il valore dell’operazione o della prestazione professionale, la frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, la ragionevolezza dell’operazione, l’area geografica di destinazione dell’oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo. Il documento si concentra poi sui casi in cui l’avvocato è esonerato dall’obbligo di segnalare l’operazione sospetta. La normativa stabilisce l’esenzione dall’obbligo di segnalazione quando le informazioni sono ricevute da un cliente con riferimento a un procedimento giudiziario, inclusi i procedimenti arbitrali e i procedimenti innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge. Inoltre, non dovrà essere in alcun modo segnalata ogni informazione prodromica o collegata all’espletamento dei compiti di difesa, e ogni informazione ricevuta dall’avvocato con riferimento alla consulenza resa al cliente sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita. Un’ulteriore esenzione è infine prevista quando l’avvocato esamina la «posizione giuridica» del cliente, non necessariamente in una fase prodromica o connessa a un procedimento giudiziario. Gabriele Ventura

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