ASSEMBLEA OUA 29 GENNAIO 2016 – DELIBERATO SU COPIE DI CORTESIA

L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunitasi a Roma il 29 gennaio 2016,

in ordine alla vexata quaestio dell’obbligo di deposito delle copie di cortesia ,come da prassi in numerosi Tribunali, tenuto conto che:
– La Circolare Ministeriale del 23.10.15 ha finalmente messo fine alle eccessive prassi sulle copie di cortesia vigenti presso ogni Tribunale ed ha dato delle direttive molto chiare su tale punto, eliminando ulteriori adempimenti e scadenze, anche decadenziali, a carico degli avvocati.
Al punto 4 “Copie informali” si legge “La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative nè, in generale, di eterodeterminazione: giova, quindi, sottolineare che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice degli atti processuali trasposti su carta. Pertanto, le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale”
Con detta circolare il Ministero ha chiarito che la copia di cortesia non può essere oggetto di una disposizione imperativa, neanche di rango secondario, conseguentemente eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate per il mancato rispetto di una “prassi” non sono ammissibili, non essendo prevista da alcuna norma l’obbligo del deposito della copia di cortesia.
– Il Ministero in modo molto chiaro afferma che il processo è telematico: tutta l’attività deve basarsi esclusivamente sul fascicolo telematico e le eventuali copia di cortesia presenti nel fascicolo cartaceo non hanno alcun valore di conformità, tant’è vero che “la cancelleria non può apporvi il timbro di deposito od altro equivalente, onde non ingenerare confusione”.
La copia di cortesia non può essere ritenuta valida, non può comprovare il contenuto dell’atto, né comprovare il rispetto dei termini processuali.
Il Ministero, nella su richiamata circolare ha ribadito che “dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di file di grandi dimensioni”
Le parti non hanno nessun controllo sulle copie di cortesia, cosicchè non hanno modo di sapere se sono state depositate dalla propria controparte, né poter verificare se siano conformi a quelle depositate nel fascicolo telematico e tale mancato controllo potrebbe comportare responsabilità professionale per i difensori.
Considerato che ancora oggi, dopo la pubblicazione della Circolare Ministeriale del 23.10.15, in moltissimi Tribunali viene richiesto agli avvocati il deposito della copia di cortesia,

AUSPICA
che tutti gli avvocati si oppongano fermamente a qualunque prassi, facciano rispettare il contenuto della circolare e si astengano dal depositare le copie di cortesia, anche al fine di evitare responsabilità professionali a loro carico.

Il Segretario                                                                                                                                                                                                                                             Il Presidente

Avv. Stefano Radicioni                                                                                                                                                                                                                   avv. Mirella Casiello

Roma, 29 gennaio 2016

Foto del profilo di Andrea Gentile

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