TEMPI PROCESSI: Processi lenti, pronti i modelli (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
In Gazzetta Ufficiale il decreto del Mingiustizia con la modulistica da utilizzare
Processi lenti, pronti i modelli
Dichiarazioni sostitutive per accelerare gli indennizzi

Sab. 5 – Pronti i modelli ministeriali per farsi pagare gli indennizzi da processi lumaca. Sono allegati al decreto 28 ottobre 2016 del ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016, che approva i modelli delle dichiarazioni sostitutive per iniziare il procedimento di versamento delle somme dovute alle vittime della giustizia lenta.
Dovrebbe essere un’accelerazione delle procedure.
In realtà la legge concede allo stato un semestre di tempo, che decorre dall’invio dei modelli in questione, per fare i pagamenti. E in questi sei mesi non è possibile iniziare pignoramenti o altre procedure coattive. Così se lo stato non paga, il cittadino o l’impresa hanno subito un differimento di sei mesi. La procedura è disciplinata dall’articolo 5-sexies della legge Pinto (n. 89/2001). La norma in questione stabilisce l’onere, per il creditore di somme liquidate in suo favore, di rilasciare una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo.
Completano la disciplina le regole per cui le dichiarazioni devono essere rese su modelli ministeriali (sono quelli pubblicati in allegati al decreto in commento) e la disciplina dei versamenti.
Nel dettaglio i pagamenti devono eseguirsi mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori; i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se di importo non superiore a mille euro.
L’articolato del decreto in esame si limita alla approvazione ufficiale dei modelli di dichiarazione, distinti per le persone fisiche, per le persone giuridiche, per l’avvocato cosiddetto antistatario (autorizzato dal cliente a incassare direttamente) e per gli eredi.
I modelli devono essere inviati al ministero competente per il pagamento, allegando tutti i documenti richiamati nelle dichiarazioni oltre al documento di identità e al codice fiscale.
Se l’amministrazione rilevasse la necessità di richiedere ulteriore documentazione l’ordine di pagamento non può essere emesso e l’amministrazione provvederà a chiedere al creditore l’integrazione documentale.
La modulistica adottata è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e deve essere utilizzata inderogabilmente dai creditori per l’esecuzione di provvedimenti notificati successivamente all’adozione del decreto in commento.
Peraltro è lo stesso articolo 5-sexies della legge Pinto a pretendere dal creditore (persona fisica, giuridica, avvocato antistatario o erede dell’avente diritto) di rilasciare all’amministrazione debitrice la dichiarazione, in cui si attesta la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta e a trasmettere la documentazione necessaria.
La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. Ricevute le dichiarazioni e i relativi documenti, se è tutto a posto, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro sei mesi. Però il termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione. L’amministrazione esegue, se possibile, i provvedimenti per intero: in ogni caso l’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili.
Prima che sia decorso il termine semestrale, i creditori non hanno alternative, non potendo procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, ne’ proporre ricorso al Tar per l’ottemperanza del provvedimento.
Se, comunque, a causa del mancato pagamento, l’interessato si rivolga al Tar con l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare come commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, che non ha diritto a un compenso specifico.
Inoltre nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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