PROFESSIONI: Studi, per i congedi a ore occorre un minimo di lavoro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Professionisti. Vanno assicurate 4 ore di attività al giorno
Studi, per i congedi a ore occorre un minimo di lavoro

I dipendenti degli studi professionali che chiedono il congedo parentale ad ore debbono comunque assicurare almeno quattro ore giornaliere di attività lavorativa.
Lo sottolinea la nota rilasciata da Confprofessioni a commento dell’articolo 97 del contratto collettivo nazionale degli studi professionali sottoscritto il 17 aprile 2015, il quale disciplina, appunto, questa modalità di congedo parentale, prevista dall’articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 151/2001 come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 80 del 2015.
La nota specifica che la domanda di congedo deve essere presentata al datore di lavoro con almeno due giorni di preavviso, secondo quanto disposto dal decreto 80, indicando:
il numero di mesi di congedo parentale che intende usufruire;
l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine);
la programmazione mensile delle ore di congedo.
La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino a esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge, premesso che il congedo a ore è cumulabile, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro , esclusi i permessi o riposi disciplinati dal suddetto Testo Unico come sottolinea Confprofessioni.
Per espressa previsione dell’articolo 97 del contratto collettivo per ogni mese di congedo parentale al lavoratore saranno attribuite 174 ore di congedo che possono, appunto, risultare anche da un cumulo di permessi o riposi.
Il calcolo dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo a base l’importo totale della retribuzione del mese precedente rispetto a quello in cui ha avuto inizio il congedo, diviso per 170. Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all’istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all’Inps con le modalità previste dalla circolare 152 del 2015.
Relativamente ai periodi in cui il lavoratore ha fruito dei congedi parentali ad ore le ferie e le mensilità supplementari maturano riconducendo i congedi orari a un numero di giorni interi di congedo e così determinando i giorni di effettivo servizio, che devono essere superiori a quindici per la maturazione dei ratei. Peraltro, l’introduzione della modalità oraria non i limiti individuali e complessivi di fruizione del congedo parentale di cui il datore di lavoro dovrà comunque tenere conto. Maria Rosa Gheido

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile