PROCESSO CIVILE: Opposizione a decreto ingiuntivo Per la Cassazione onere al debitore (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Opposizione a decreto ingiuntivo Per la Cassazione onere al debitore

Chi ha l’onere di iniziare il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo? Il dubbio resta perché alcuni anni di applicazione del Dlgs 28/2010 e una pronuncia della Cassazione non sono bastati a mettere d’accordo i giudici di merito. Infatti, l’articolo 5, comma 4, del Dlgs 28/2010 dispone (lettera a) che le norme sulla mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, prima che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione (articolo 648 del Codice di procedura civile) o di sospensione (articolo 649 dello stesso codice) della provvisoria esecuzione del decreto. Ma chi è tenuto a promuovere la mediazione dopo che il giudice ha deliberato sulle prime richieste delle parti? L’opponente, a cui è stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa), oppure l’opposto-convenuto, cioè il creditore, ricorrente nella fase monitoria, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo? E qui le soluzioni divergono. Secondo un primo filone, che ha avuto l’avallo della Corte suprema con la sentenza 24629/2015, è l’opponente (cioè il debitore) ad avere «il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito»; è quindi su di lui che incombe l’onere della mediazione obbligatoria, perché è l’opponente ad aver precluso al creditore «la via breve» scegliendo di «percorrere la via lunga». Per la Cassazione , «la diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe» la condotta passiva «dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice».
I giudici che pongono a carico dell’opposto-convenuto l’onere di iniziare la mediazione sostengono che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui il creditore-convenuto è attore in senso sostanziale; è su di lui che grava quindi l’obbligo del ricorso alla mediazione, in quanto, in base all’articolo 5 del Dlgs 28/2010, il procedimento di mediazione deve essere esperito da «chi intende esercitare in giudizio un’azione». Inoltre, una diversa interpretazione creerebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore, perché (oltre a fargli subire un’ingiunzione a contraddittorio differito) gli imporrebbe un onere che, nel procedimento ordinario, non graverebbe su di lui. La contrapposizione si trasferisce, coerentemente, sugli effetti dell’omesso ricorso alla mediazione. Infatti, i sostenitori della prima impostazione ritengono che, in caso di mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione da parte dell’opponente, il decreto acquisti l’incontrovertibilità tipica del giudicato, con impossibilità, per l’opponente stesso, di riproporre l’opposizione. Chi pone l’onere in questione a carico dell’opposto afferma invece che l’assenza della mediazione comporti l’improcedibilità dell’opposizione e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo. Antonino Porracciolo

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