PREVIDENZA: Casse, credito d’imposta a 360° (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Circolare delle Entrate chiarisce i settori di intervento e il calcolo del beneficio fiscale
Casse, credito d’imposta a 360°
Agevolabili gli investimenti in ospedali, cinema e scuole

Credito d’imposta per casse di previdenza e fondi pensione ad ampio raggio. Dagli ospedali ai cinema, dalle reti metropolitane ai sentieri naturali di birdwatching, passando per energie rinnovabili e ammodernamento di scuole e carceri. Gli investimenti ammessi all’agevolazione saranno sia quelli primari, ossia effettuati nella fase di costruzione dell’opera (cosiddetta «greenfield»), sia quelli secondari, cioè posti in essere dopo che l’opera è stata realizzata ed è entrata nella fase di gestione («brownfield»). Per quanto riguarda il calcolo del beneficio fiscale è sempre necessario scomputare dal reddito finanziario i proventi derivanti dai titoli di stato (tassati al 12,5%), o escludendoli dal calcolo, come nel caso delle casse, oppure facendoli rilevare nella misura del 62,5%, come nel caso dei fondi pensione. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E di ieri, che interviene sul tax credit in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare introdotto dalla legge di stabilità 2015. Misura, quest’ultima, introdotta dal legislatore a parziale compensazione dell’aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione). Il governo ha messo a disposizione 80 milioni di euro annui a partire dal 2016, con l’intento di favorire gli investimenti a medio-lungo termine nelle infrastrutture e nelle società non quotate.
La disposizione ha trovato attuazione con il decreto Mef 19 giugno 2015, al quale ha fatto seguito il provvedimento del 28 settembre 2015 con cui le Entrate hanno approvato il modello per richiedere il bonus (da effettuare entro il 30 aprile). Il dm ha definito i settori di investimento oggetto di agevolazione e gli aspetti procedurali. A seguito dei numerosi dubbi applicativi emersi tra gli operatori, le Entrate hanno chiesto un parere al Dipartimento delle finanze, che ha fornito riscontro il 18 febbraio.
La circolare di ieri ribadisce, anche attraverso esempi numerici, che il credito d’imposta (6% per le casse, 9% per i fondi pensione) spetta proporzionalmente alla quota dei redditi tassati in misura «piena» investita in titoli a medio-lungo effettuati nei comparti agevolabili a partire dal 2015. Gli investimenti in azioni od obbligazioni emesse dalle società attive nei settori strategici possono avvenire direttamente, ma anche indirettamente attraverso Oicr (fondi e fondi di fondi) oppure tramite polizze assicurative unit-linked. Quest’ultima soluzione, non prevista nel decreto, viene concessa purché le polizze siano investite prevalentemente in fondi comuni rivolti al settore delle infrastrutture o a quello delle società non quotate.
Onde evitare investimenti speculativi, gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di plusvalenza «prematura», il corrispettivo deve essere reinvestito in asset analoghi entro 90 giorni, pena la perdita parziale o totale del credito d’imposta. Il Df precisa che non vi sono specifici oneri probatori del reinvestimento, ma che l’ente dovrà conservare la relativa documentazione «nei modi e tempi previsti dalle disposizioni civilistiche e fiscali in materia». Le Entrate puntualizzano poi che non è necessario che gli investimenti effettuati in un determinato anno siano successivi alla riscossione dei proventi effettivamente assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive nella nuova e più elevata misura: in altre parole, in assenza di conseguenzialità il «delta» può essere investito in attività rilevanti nei periodi di imposta successivi. Per i fondi pensione multicomparto la circolare precisa che la richiesta di attribuzione deve essere unica e presentata a nome del fondo. Valerio Stroppa

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