MAGISTRATURA ONORARIA: Giudici onorari, conferma per 3.000 (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Consiglio dei ministri. Varato e in vigore il primo decreto di attuazione della riforma che affronta l’emergenza
Giudici onorari, conferma per 3.000
Esame di idoneità condotto anche su un campione di decisioni

Milano. Parte l’operazione di conferma in servizio per i magistrati onorari. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo (subito pubblicato in «Gazzetta» con il n. 92 a riprova della massima urgenza), il primo in esecuzione della delega di riforma complessiva dell’intera categoria, che affronta l’emergenza che si sarebbe venuta a creare a partire dalle prossime ore. Ieri infatti è scaduta la proroga nell’incarico per una larga parte sia dei giudici di pace, sia dei giudici onorari di tribunale sia dei viceprocuratori onorari.
Tanto per dare un’idea delle dimensioni del problema, sono in servizio 1.509 giudici di pace, 1.409 dei quali erano in proroga fino a ieri per effetto delle disposizioni della Legge di stabilità; per le normali e successive scadenze che avrebbero nei prossimi mesi investito i rimanenti 94, ne sarebbero rimasti in servizio a fine 2016 solo 27. Identiche le dinamiche anche per i Got e i Vpo. In tutto poco meno di 3.000 i magistrati interessati da subito. L’effetto sarebbe stato una paralisi totale della giustizia onoraria che, da rilevazioni a campione effettuate dall’Ufficio statistiche del ministero, gestisce una percentuale del lavoro giudiziario compresa tra il 10 e il 30% del totale.
Il decreto allora si preoccupa di assegnare ai magistrati onorari in servizio un primo mandato di 4 anni condizionato all’esito positivo della procedura di conferma straordinaria cui tutti saranno assoggettati. Così, entro la fine di giugno (ed è questa l’unica novità di sostanza della versione del decreto approvata dal Consiglio dei ministri rispetto a quella approdata in Parlamento che dava invece 3 mesi di tempo) andrà presentata la domanda al capo dell’ufficio giudiziario per il quale è richiesta la conferma.
Il presidente del Tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull’attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno 10 verbali di udienza e 10 provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, insieme alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all’autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell’attività svolta e ad ogni altro documento ritenuto utile, è trasmesso al Consiglio giudiziario.
La sezione autonoma del Consiglio giudiziario, disciplinata dall’articolo 3 del decreto, dovrà esprimere il giudizio di idoneità, tenuto conto della relazione certo, ma anche di una serie di elementi aggiuntivi tra i quali spicca il fatto di non avere riportato più di una sanzione disciplinare diversa dall’ammonimento. Per dare almeno un paletto cronologico, il decreto stabilisce anche che la procedura di conferma dovrà essere completata non oltre 24 mesi dalla costituzione della sezione autonoma del Consiglio giudiziario.
I magistrati onorari restano in servizio fino alla definizione della procedura di conferma. La conferma produce poi effetti a far data da oggi, data di entrata in vigore del decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
Toccherà poi a un futuro decreto legislativo definire i contenuti e le modalità delle successive conferme per i (possibili) 3 mandati quadriennali ancora a disposizione, tenuto conto anche delle modalità di inserimento nell’ufficio del processo che costituisce l’unica modalità di impiego nell’arco dell’ultimo mandato. Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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