LEGGE DI BILANCIO: Bonus anche su beni già acquistati (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Legge di bilancio. La relazione che accompagna il provvedimento apre la strada a una rilettura dei requisiti per il beneficio
Bonus anche su beni già acquistati
Iperammortamento applicabile ai dispositivi non interconnessi al 1° gennaio 2017

Iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibilità di agevolare anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%. È inoltre richiesto che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La decorrenza dell’iperammortamento – ovvero la possibilità di maggiorare del 150%, il costo fiscale ammortizzabile relativo a determinati beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale – viene individuata attraverso un rinvio alla disposizione che proroga la disciplina del super-ammortamento. In entrambi i casi, pertanto, valgono gli investimenti realizzati entro la data individuata dalla legge di bilancio (31 dicembre 2017, procrastinabile al 30 giugno 2018).
Sotto il profilo letterale, la norma indica solo un termine finale entro cui effettuare l’investimento e non anche quello iniziale. Ciò è abbastanza comprensibile per la disciplina del superammortamento – trattandosi di una proroga di un incentivo già esistente – mentre potrebbe dare adito ad alcuni dubbi per il nuovo incentivo dell’iperammortamento.
Per motivi sistematici e di coerenza con le finalità dell’incentivo, si ritiene che il termine iniziale a decorrere dal quale effettuare gli investimenti per beneficiare dell’iperammortamento debba essere individuato con l’entrata in vigore della legge di bilancio. Rilevano quindi ai fini dell’incentivo gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge di bilancio, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Riprendendo le indicazioni già fornite dalle Entrate in relazione al superammortamento “ordinario”, per individuare la data di effettuazione dell’investimento, valgono i criteri generali indicati nel Tuir, e quindi si fa riferimento alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà (circolare 23/E/2016). Non rilevano i diversi criteri previsti per i soggetti IAS/IFRS.
Nel caso dell’iperammortamento, peraltro, l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato, nel senso sopra precisato, non è sufficiente per fruire dell’agevolazione. È infatti altresì richiesto che tali beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il requisito dell’interconnessione deve risultare dall’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa o, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500mila euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. La perizia o l’attestazione deve altresì attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A alla legge di bilancio.
La relazione che accompagna il Ddl di Bilancio chiarisce che la dichiarazione del legale rappresentante o l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene «entra in funzione», ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui «si verifica il requisito dell’interconnessione». In quest’ultimo caso, precisa la relazione, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
La precisazione contenuta nella relazione accompagnatoria sembra quindi lasciare spazio per includere nell’agevolazione dell’iperammortamento non solo i beni acquistati nel 2017 (ovvero entro il 30 giugno 2018) per i quali il requisito dell’interconnessione si realizza successivamente, ma anche i beni acquistati in precedenza e non ancora entrati in funzione (e/o non ancora interconnessi) alla data del 1° gennaio 2017. Giacomo Albano

Foto del profilo di Andrea Gentile

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