GOVERNO: Accelerazione ai processi civili (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Le altre disposizioni contenute nel decreto giustizia
Accelerazione ai processi civili
Meno atti scritti, più difese orali. E sentenze subito

Simil-testimonianze scritte e processi civili veloci davanti al giudice unico in primo grado: meno atti scritti, più difese orali, meno formalismi, sentenze subito.
Il decreto legge, approvato ieri dal consiglio dei ministri, che, per l’ennesima volta, interviene d’urgenza sul processo civile, riscrive le regole per i giudizi davanti al giudice monocratico (sono la maggior parte delle liti pendenti). L’obiettivo è di fare in fretta, saltando vuoti rituali e tempi morti. Si va nella direzione della semplificazione delle regole processuali, con l’estensione del grosso delle regole vigenti per il processo in materia di rapporti di lavoro.
TESTIMONIANZA
L’avvocato potrà portare dichiarazioni scritte a supporto delle ragioni del proprio cliente. Non si tratta delle testimonianze scritte propriamente dette, da scrivere su un modello ministeriale, ma di dichiarazioni consegnate all’avvocato. Il legale le porterà al giudice, il quale ne terrà conto nel decidere la causa. È una tecnica, questa, per tagliare drasticamente le audizioni testimoniali, che allungano e di molto lo svolgimento dei processi. Certo si tratta di dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e della possibilità di confutazione con domande a precisazione e a chiarimento. Con tutti i rischi sul piano dell’affidabilità e dell’attendibilità. Tra l’altro una regola processuale di questo tipo comporterà la necessità di adeguare e norme deontologiche degli avvocati, il cui contatto con i testimoni è sempre molto delicato.
GIUDICE UNICO
Il processo civile di primo grado, nella maggior parte dei casi, si svolge davanti al giudice unico, ma con gran parte delle regole del rito vigente per le cause del tribunale in composizione collegiale (tre magistrati). Il decreto legge abbatte le formalità di questo giudizio.
Si inizierà con ricorso (e non con citazione), presentato subito al tribunale, che fissa l’udienza. Fino a 10 giorni prima dell’udienza il convenuto può costituirsi in giudizio, con un atto nel quale formulare integralmente le proprie difese. Già alla prima udienza il giudice decide quali prove ammettere (mentre oggi alla prima udienza ci si limita a fare i controlli sulla regolarità delle costituzione e si apre una fase di difese scritte per precisare le proprie posizioni e dettagliare le richieste di prova). Esaurita la fase delle prove, il giudice, di regola, si pronuncia con sentenza previa discussione orale (saltando la fase delle difese scritte). Al netto dei tempi di attesa dovuti alla necessità di incastrare le udienze nell’agenda del giudice, queste semplici regole eliminano di 160 giorni (circa mezzo anno) la durata del processo. Naturalmente sarà onere di giudici e avvocati fare in modo che la velocità non sia pagata dalla qualità del servizio di difesa e del servizio giustizia.
Queste nuove regole varranno per i procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Dalla stessa data cesserà la vigenza del rito sommario di cognizione, da ritenersi assorbito nel nuovo processo del giudice unico.
RITI SPECIALI
La scomparsa del rito sommario di cognizione (articoli 702 bis e seguenti del codice di procedura civile) incide anche sui riti speciali, già semplificati dal dlgs 150/11.
Con quest’ultimo decreto legislativo, la serie innumerevoli di procedimenti speciali (tutti con le loro peculiarità formali) è stata ricondotta a tre tipi: tutti i diversi processi sono sati uniformati o al rito ordinario o a quello del lavoro o a quello sommario di cognizione. Quando scomparirà quest’ultimo, i processi che seguivano questa regola saranno celebrati con il rito del processo del giudice unico. Il decreto, inoltre, riconduce tutti i riti speciali a solo due tipi: quello del lavoro e quello del giudice unico (riti che tra l’altro si assomigliano molto).
LEGGE PINTO
Per non perdere il treno dell’indennizzo da processi lumaca, bisogna fare di tutto per far procedere spedito il treno del processo. Come prescrive il decreto legge in commento, la parte deve portare dichiarazioni scritte e chiedere la definizione del processo con discussione orale. Scegliere la strada tradizionale delle difese scritte espone al rischio di diniego di indennizzo. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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