FISCO: Nel rito tributario vietate le notifiche via Pec (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Processo. La Ctr di Bologna ha chiarito che si tratta di uno strumento per ora non contemplato in quanto mancano i Dm attuativi
Nel rito tributario vietate le notifiche via Pec

Lun.7 – Esclusa nel processo tributario la possibilità per l’avvocato di notificare atti all’Agenzia a mezzo Pec. Ad affermarlo è la Ctr di Bologna, con la sentenza 2065/01/15 del 21 ottobre 2015 (presidente Lamberti, relatore Trerè).
Un contribuente presentava ricorso innanzi la Ctp avverso un diniego di rimborso Irpef, trattenuta sulla pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio. La Ctp accoglieva il ricorso, ritenendo che le pensioni privilegiate fossero equiparabili a quelle di guerra, e dunque esenti dal pagamento dell’imposta.
L’Agenzia proponeva appello ed il contribuente, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità per decadenza dei termini di impugnazione.
La sentenza della Ctp era stata, infatti, notificata dal difensore all’ufficio a mezzo Pec in data 20 novembre 2014; l’appello a sua volta era stato notificato dall’Agenzia in data 26 gennaio 2015. Era, dunque, spirato il termine breve previsto dalla legge (60 giorni) per proporre impugnazione.
La Ctr di Bologna ha accolto l’appello dell’Agenzia, rigettando la preliminare eccezione di inammissibilità.
Il collegio ha ritenuto che la notifica della sentenza all’ufficio era da ritenersi illegittima poiché effettuata a mezzo Pec, strumento non contemplato per le notifiche nel processo tributario. In particolare, il difensore aveva utilizzato la notificazione riservata agli avvocati dalla legge 53/1994, secondo la quale al legale, munito di apposita autorizzazione del consiglio dell’Ordine, è consentito di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non solo tramite il servizio postale, ma anche a mezzo Pec.
Tuttavia, dal tenore testuale della norma, tale procedura di notifica non è applicabile al processo tributario.
I giudici bolognesi hanno richiamato, a sostegno della loro tesi, una sentenza della Ctr di Benevento (n. 395/2013) la quale aveva affermato che nel rito tributario sono previste attualmente solo le notifiche di atti di cancelleria via Pec, mentre non esiste nessun decreto ministeriale che consente l’utilizzo della posta elettronica per gli atti di parte.
La Cassazione, sul punto, con l’ordinanza 6811/2011, aveva precisato che in tema di contenzioso tributario la notifica a mezzo posta equivale in tutto e per tutto a quella effettuata con ufficiale giudiziario. Tuttavia, tale pronuncia si riferiva esclusivamente alle raccomandate a/r e non alle missive tramite Pec, introdotte solo nel 2013.
Peraltro, eventuali dubbi in proposito, sono stati in ogni caso risolti con l’articolo 46, comma 2, del Dl 90/2014 il quale, in estrema sintesi, dispone che le norme tecniche previste per il processo civile telematico non possono applicarsi al processo amministrativo, nel quale va ricompreso anche quello tributario. Per quest’ultimo, infatti, l’uso della telematica è consentito con regole tecniche ad hoc, la cui attuazione dipende dall’emanazione di appositi decreti ministeriali.
Respinta l’eccezione preliminare, la Ctr nel merito ha affermato che le pensioni privilegiate non possono considerarsi equiparate a quelle di guerra e, dunque, non sono esenti da Irpef.
Da qui l’accoglimento integrale del ricorso del fisco. Sara Mecca

Foto del profilo di Andrea Gentile

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