FISCO: Il sostituto risponde della ritenuta (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Contenzioso. L’ufficio non può chiedere al contribuente di rispondere per l’omesso versamento
Il sostituto risponde della ritenuta

Il Fisco non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subito la tassazione. Quest’ultimo, infatti, non ha alcuna colpa se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata all’Erario. È quanto emerge dalla sentenza 23/49/2016 della Ctr Lombardia.
A seguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi del 2010, l’Agenzia chiede a un contribuente una maggiore Irpef per 25.490 euro di cui 25.300 euro, per ritenute d’acconto non versate dal sostituto d’imposta. Il ricorso presentato dal contribuente è stato accolto dalla sentenza 5373/2014 della Ctp Milano. Per i giudici, il percipiente, che dimostra di avere subito la ritenuta, non ha alcuna colpa se il sostituto, che ha corrisposto le somme al netto della ritenuta, non ha poi versato la ritenuta all’Erario. Contro la sentenza dei giudici di primo grado, l’ufficio presenta l’appello, ribadendo la legittimità della richiesta fatta al “sostituito” delle ritenute non versate dal sostituto. Per l’ufficio, il percipiente-sostituito poteva scomputare le ritenute nel solo caso in cui le stesse fossero state versate, rimanendo, in caso contrario, solidalmente responsabile nei confronti della pretesa erariale. Anche i giudici di secondo grado bocciano la richiesta dell’ufficio, tenuto conto che, una volta acquisita la prova che le ritenute sono state operate, unico soggetto tenuto al versamento è il sostituto.
Peraltro, l’articolo 35 del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973) prevede l’iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale nel caso in cui il sostituto non abbia effettuato le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non abbia conseguentemente provveduto al versamento. La norma riguarda un’ipotesi precisa, nella quale il sostituto non solo omette di versare le ritenute ma ha omesso di effettuarle “a monte” sulle somme corrisposte al sostituito-percipiente. Se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato le somme al netto delle ritenute subite, l’erario può agire solo nei confronti del sostituto, in quanto, come previsto dall’articolo 4 del Dpr 322/1998, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle ritenute operate.
Il contribuente che percepisce le somme al netto della ritenuta d’acconto operata, ma non versata dal sostituto, è legittimato a detrarla non potendo pagare due volte, e certamente non per sua colpa, l’imposta dovuta.
Per di più, la risoluzione 68/E/2009 ammette che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a provare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura. Nei casi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo formale, a norma dell’articolo 36- ter del Dpr 600/1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata.
Nelle ipotesi di controllo formale, infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata dalla fattura, in cui è generalmente indicato la ritenuta, e dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando la stessa come «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà».
In conclusione, la Ctr Lombardia rigetta l’appello dell’ufficio, condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali. Salvina Morina Tonino Morina

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