FISCO: Fisco meno caro per i laureati che scelgono l’Italia (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Regimi opzionali. Il provvedimento delle Entrate
Fisco meno caro per i laureati che scelgono l’Italia

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate emanato ieri sono state definite le modalità con cui i lavoratori destinatari dei benefici fiscali di cui alla legge 238/2010 trasferiti in Italia entro il 2015, possono optare per il nuovo regime agevolato. Vale a dire quello previsto per i lavoratori “impatriati”, introdotto dal decreto internazionalizzazione (articolo 16 del Dlgs 147/2015).
Il nuovo regime (tassazione del reddito di lavoro dipendente pari al 70% del suo ammontare), si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia in base all’articolo 2 del Dpr 917/1986 (Tuir) e per i quattro periodi successivi.
Si ricorda che i benefici della legge 238/2010 riguardano cittadini comunitari che hanno risieduto per almeno due anni in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, siano in possesso di un titolo di laurea ed abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengano assunti o avviino un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la propria residenza, nel nostro Paese, entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. Oppure, che abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dal Paese d’origine e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, e che vengano assunti o avviino un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia con gli stessi obblighi della prima ipotesi. Per questi soggetti l’agevolazione consiste in una tassazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa in misura pari al 20% per le lavoratrici o al 30% per i lavoratori, agevolazione dalla quale si decade in caso di trasferimento fuori dall’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. Il regime previsto dalla 238/2010, anche per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 259, legge n. 208/2015), rimane applicabile fino al 2017 per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 2015. Il decreto internazionalizzazione, tuttavia, consente a tali soggetti la possibilità di optare alternativamente per il nuovo regime agevolato previsto per i lavoratori “impatriati”.
Il provvedimento emanato ieri chiarisce come l’accesso all’opzione sia consentito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni. L’opzione è irrevocabile ed ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi di imposta successivi. I dipendenti esercitano la scelta mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. I datori di lavoro applicheranno le ritenute sul 70% del reddito di lavoro dipendente erogato nel periodo di paga successivo a quello della richiesta ed effettueranno a fine anno o alla cessazione del rapporto, il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito ridotto del 30%, corrisposto a partire dal 1° gennaio 2016. I soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016. Infine, è i soggetti rientrati in Italia tra il 7 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015 che non hanno trasferito la residenza o il domicilio nel termine di tre mesi (legge 238/2010) possono farlo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Marco Strafile

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