FISCO: Beni ai soci, studi mobilitati ma pesano costi e tempi stretti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dichiarazioni. Scade oggi il termine per la trasmissione «fai-da-te» o tramite Caf
Ultima chiamata per l’invio del modello 730 alle Entrate

Scade oggi l’invio telematico diretto all’agenzia delle Entrate del modello 730/2016, comprensivo del 730-1, per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille, oltre che la trasmissione dei modelli dei propri clienti (comprensiva del risultato contabile, modello 730-4) da parte dei Caf e degli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili), che entro il 7 luglio 2016 sono riusciti a trasmettere almeno l’80% delle medesime dichiarazioni. Sempre oggi, poi, scade anche la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
Queste proroghe al 22 luglio 2016, sono state stabilite dal Dpcm del 24 maggio 2016, il quale ha mantenuto la scadenza ordinaria del 7 luglio 2016 per:
la consegna da parte del contribuente al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o Ente pensionistico), che presta l’assistenza fiscale del 730, precompilato o ordinario, con il modello 730-1 (scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche senza alcuna scelta);
la consegna da parte del contribuente al Caf-dipendenti o al professionista abilitato del 730, del 730-1 e di tutta la documentazione necessaria per consentire a questi soggetti la compilazione del modello;
l’invio telematico alle Entrate di tutti i modelli 730 da parte dei sostituti d’imposta e di almeno l’80% di quelli presentati entro il 7 luglio ai Caf e agli intermediari abilitati;
la consegna al contribuente della copia di questi 730 inviati e del prospetto di liquidazione (730-3).

I conguagli
Anche se il decreto non lo prevede, la proroga ad oggi potrebbe far slittare le operazioni di conguaglio delle imposte, a credito o a debito, nei relativi cedolini mensili. Solitamente, sia le somme risultanti a debito che quelle a credito sono trattenute o rimborsate con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Se a credito avviene una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto (articolo 19, decreto 31 maggio 1999, n. 164). I conguagli per i pensionati, invece, partono dal mese di agosto o di settembre.
Le novità della dichiarazione
Tra le tante novità del modello 730/2016, oltre a quelle sul risparmio energetico, sugli estremi delle locazioni e sulle spese funebri, indicate a lato, si segnalano che per il 2015 il credito d’imposta per i dipendenti e assimilati di 80 euro mensili non può superare 960 euro per lavoratore (80 euro per 12 mesi), a differenza di quanto è avvenuto nel 2014, dove l’importo massimo era di 640 euro, in quanto il bonus mensile spettava solo a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014 (80 euro per 8 mesi). Dal 2015, poi, per verificare il non superamento del limite del reddito complessivo dei 26mila euro, che consente il bonus degli 80 euro, deve essere sommata anche la quota di reddito esente per i ricercatori e i lavoratori stranieri, entrati in Italia
L’importo del Tfr erogato in busta paga, invece, non incide sul suddetto limite del reddito complessivo, ai fini del diritto al credito di 80 euro (articolo 1, comma 27, della legge 190/2014).
Dal 2015, poi, alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato è riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta, compensabile in F24, pari al compenso pagato e comunque fino a 250 euro. Luca De Stefani

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