DOCUMENTO OUA APRILE 2016 SUL DDL CONCORRENZA, TUTTE LE CRITICITA’ DENUNCIATE DALL’AVVOCATURA

DOCUMENTO OUA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza
AS. 2085

Tutte le criticità denunciate dall’Avvocatura
sul DDL Concorrenza

Le ripetute segnalazioni dell’OUA non erano evidentemente infondate, se la stessa Presidenza della Commissione Industria al Senato ha condiviso la necessità di approfondite riflessioni sulla normativa all’esame del medesimo Senato.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), preso atto del sostanziale blocco del provvedimento, oggi politicamente acefalo, con reiterati e plurimi accantonamenti degli emendamenti più significativi dal punto di vista della tutela dei diritti dei cittadini, nella prospettiva di un’Avvocatura libera, autonoma ed indipendente che svolga la sua funzione sociale, segnala nuovamente tutte le criticità del provvedimento.
I) Società di avvocati: anche i lavori della Commissione Industria hanno rilevato, con emendamenti al momento accantonati, l’opportunità di riaprire la delega, per ripensare una società di avvocati che tenga conto della necessità di impedire l’ammissione del socio di capitale perché foriera di rischi di abuso monopolistico e speculativo. Apprezzabili e significative, in questo senso, sono le considerazioni del Presidente Mucchetti, il quale ha ribadito la irrilevanza della questione per quanto attiene agli effettivi interessi dei cittadini.
L’OUA insiste affinché in Commissione e in Aula si intervenga sull’art. 41 del DDL Concorrenza per impedire l’accesso alle società di forze estraneee agli interessi della difesa del cittadino ed anzi foriere di abusi monopolistici: è infatti necessario
1. disinnescare il pericolo di ingresso di capitali di dubbia provenienza (che sarebbero consentite con la partecipazione al capitale anche di società fiduciarie),
2. scongiurare il pericolo di abuso monopolistico con il travaso orizzontale di clientele governate dalla forza di pressione del socio avente altrove posizione dominante (ad es. impedendo alla banca di spostare i soggetti suoi affidati e di cercare di controllarli anche nella gestione dei loro contenziosi),
3. tutelare l’autonomia della difesa, impedendo l’assunzione di incarichi defensionali verso il medesimo socio di capitale che condizionerebbe poi l’attività del procuratore,
4. garantire l’indipendenza del ministero difensivo, impedendo che un socio di capitale abbia accesso all’organo amministrativo della società (che conosce e gestisce le medesime scelte inerenti la difesa della clientela).
Altrimenti, la previsione dell’odierno art. 41 comporta il rischio di un mero assoggettamento dei professionisti operanti all’interno della nuova forma societaria ai c.d. “poteri economici” forti, con conseguente spersonalizzazione e/o massificazione dell’attività professionale forense, nonché con potenziale o concreta moltiplicazione dei conflitti d’interesse palesi e occulti; una scelta di tal fatta porterebbe alla generale costituzione di studi legali vincolati a potentati economici in grado di sovvertire, solo con l’apporto della “moral suasion” della loro forza esterna alla professione, anche le stesse leggi del mercato. Un tale esito sarebbe, peraltro, del tutto avulso dalla valorizzazione della reale capacità del professionista e da ogni rapporto fiduciario, fattori entrambi pronti a divenire minoritari nella scelta dell’avvocato rispetto alla necessità che lo stesso sia affiliato al centro di potere economico in grado di influenzare la volontà del cliente.
Come accennato, l’assenza di misure di protezione dall’abuso monopolistico porterebbe alla proiezione nel futuro prossimo di studi legali di siffatta composizione societaria, dando così apertura al formarsi di potentati economici – sostenuti ad esempio dalla forza del capitale del grande gruppo bancario e/o assicurativo – anche nella realtà professionale forense, con evidente alterazione del libero ed indipendente confronto processuale in sfavore della garanzia del diritto ad un effettivo accesso alla Giustizia. Non serve perciò nemmeno richiamare come ciò altererebbe in via anomale l’equilibrio del mercato, persino in danno della libera concorrenza.

Il) Sull’obbligo di preventivazione scritta di attività che verranno rese attuali e decise solo in futuro ed a mani di un soggetto terzo, l’OUA ribadisce che l’attività forense, in particolar modo quella processuale, è vincolata nel suo venire ad esistere alle scelte future del magistrato e delle controparti ed in via anticipata può vedere solo una prognosi per definizione approssimativa e fallace.
Invero, manca alcun beneficio a favore del cliente finale che nulla avrà in giovamento con una “lista della spesa” errata, tanto in eccesso che in difetto. Il percorso lavorativo ipotizzabile nella fase pre-incarico è, e non può che essere, limitato all’individuazione delle attività da svolgersi con le conoscenze che si hanno in quel preciso momento storico. Per l’effetto, non è possibile tenere conto di quelle che saranno le scelte avversarie – ma anche del Giudice – non appena vi sarà un confronto delle rispettive posizioni. Ovviamente, per analoghe ragioni, non si possono nemmeno ipotizzare con ragionevole certezza le ipotesi di accordo e conciliazione in corso di lite, ben prima di quello che sarebbe il naturale termine ipotetico del contenzioso. Arrivando ad una sintesi, si può dire che l’unica cosa certa, anzi pericolosamente certa, è l’innesco di una spirale di incomprensioni ed attriti fra avvocato e cliente, conseguenti ad un futuro errore su ciò che era stato preventivato.
Basti pensare che un preventivo, concepito a priori come errato, é una parimenti errata proiezione delle aspettative del cliente, dei costi che dovrà sostenere e dei risultati che potrà conseguire. Balza quindi all’occhio che inserire l’obbligo di preventivare costi sbagliati, con l’infondata ed opposta valutazione della loro attendibilità, non é un vantaggio per l’assistito, bensì è la prefigurazione di un nuovo problema di gestione del contenzioso.

III) Norme in materia di RC auto.
A) Si è introdotta un’inedita improcedibilità della domanda per “sospetto” di frode, sulla base di autonome valutazioni discrezionali dell’assicuratore. Vale a dire che è stato dato potere all’assicuratore, una parte privata senza rilievo pubblicistico, di impedire al danneggiato di agire in giudizio per ulteriori sessanta giorni in aggiunta all’ordinario spatium deliberandi già previsto dalle norme generali (art. 145 CDA). Ora, abolito il controllo dell’Ivass, si impedisce addirittura l’esercizio di una facoltà costituzionalmente garantita (art.24 Cost.) favorendo atteggiamenti dilatori.
B) Si è introdotto, in evidente contrasto col CPC, , un curioso “rito processuale assicurativo”, cadenzato da preclusioni incostituzionali a carico solo dei danneggiati che intendono agire in giudizio nei confronti delle imprese assicurative. Nessuna preclusione è prevista per le imprese. La norma inoltre crea una “trappola” per i danneggiati che, privi di informazioni specifiche e di assistenza tecnica, in sede di denuncia di sinistro fatta magari telefonicamente o davanti a personale amministrativo di agenzia, non provvedano a indicare “eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente”, decadendo così dal diritto previsto dal codice di procedura civile di indicare i testimoni nei termini di legge. La norma, che pone limitazioni a carico di una sola delle parti e solo in relazione alla materia dei sinistri stradali, è in contrasto con le previsioni del CPC oltre che con gli articoli 111 e col 24 della Costituzione. La modifica apportata al Senato, che impedisce di indicare i testi in sede di negoziazione assistita (che si svolge con la necessaria assistenza legale), è dunque particolarmente grave.
C) Si assiste al tentativo di tabellare al ribasso i danni gravi alla persona, con assalti lobbistici volti a stravolgere consolidate esperienze dottrinarie e giurisprudenziali, andando ad incidere sui danni che vanno a ledere di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
L’OUA chiede che la pausa di riflessione che la Commissione Industria del Senato ha deciso di adottare, in attesa della nomina del ministro competente, porti a rimeditare scelte che non appaiono in alcun modo attinenti alla concorrenza e alla tutela dei diritti delle persone.

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