CASSAZIONE: «Studi» dei medici senza Irap (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Depositata ieri la sentenza delle Sezioni Unite che prende in esame l’autonoma organizzazione
«Studi» dei medici senza Irap
Per l’attività di gruppo che viene svolta in convenzione con il Ssn

Lo svolgimento in forma associata dell’attività di medicina di gruppo da parte di medici convenzionati con il Ssn non comporta per presunzione assoluta l’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettamento all’Irap. È il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 7291/2016 depositata ieri, che ha incidentalmente affrontato anche le altre questioni concernenti le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti nonché l’impiego di personale con mansioni esecutive.
La Suprema corte ha affermato che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, comprese le società semplici e le dette associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, «costituisce ex lege, in ogni caso presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione», in quanto si tratta di soggetti «strutturalmente organizzati». In passato la giurisprudenza della Corte aveva, invece, prevalentemente ritenuto che gli associati avrebbero potuto dimostrare che il valore della produzione è essenzialmente frutto del loro lavoro professionale mentre l’organizzazione riveste un ruolo marginale. Tale linea interpretativa appariva condivisibile perché l’articolo 5, comma 3, del Tuir, che stabilisce l’equiparazione, ai fini dell’Irpef, delle associazioni tra artisti e professionisti alle società semplici, è richiamato ai fini dell’Irap soltanto nell’articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/1997, riguardante l’ambito soggettivo, e non nell’articolo 2, in cui si afferma l’applicazione «in ogni caso» dell’Irap alle «società».
Le Sezioni unite hanno “salvato” le forme associative della medicina di gruppo perché «non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti» e costituiscono «modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi». Si ritiene, peraltro, più convincente l’affermazione, contenuta nell’ordinanza di rimessione 6330/2015 – riguardante un’analoga questione -, in base alla quale nei casi in esame «il reddito sembra derivare dal solo lavoro professionale dei singoli associati».
Nella sentenza in esame è stato, altresì, precisato che l’attività di medicina di gruppo si caratterizza per l’utilizzo da parte dei medici «di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno» e che la sentenza di merito aveva accertato che «la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di modesta e contenuta entità e che essa non vale a caratterizzare un’autonoma organizzazione (…) ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche». La Corte ha quindi ritenuto che non si configuri il presupposto impositivo.
Tale ultima precisazione appare importante ai fini della soluzione della questione, rimessa all’esame delle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza 5040/2015, della rilevanza, ai fini dell’assoggettamento al tributo regionale, della collaborazione di un soggetto che svolge le funzioni di carattere esecutivo, che si ritiene risulti, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l’esercizio della professione e non in grado di costituire quel surplus di attività “impersonale e aggiuntiva”, tale da incrementare l’attività produttiva. La Corte ha, però, ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione si configura in presenza di personale dipendente e sembra fondare l’eccezione a tale principio sulla base della previsione dell’utilizzo della segretaria o dell’infermiere contenuta nell’accordo collettivo per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo. La questione resta, quindi, ancora aperta.
Gianfranco Ferranti

Foto del profilo di Andrea Gentile

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