AVVOCATI: Tariffe forensi stabilite per legge conformi alla Ue (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Professioni. Per la Corte di Lussemburgo
Tariffe forensi stabilite per legge conformi alla Ue

Ven.9 – La determinazione di tariffe fissate per legge per i servizi prestati da procuratori legali, senza possibilità di negoziazione tra le parti, è conforme al diritto Ue e non contrasta con le regole sulla libera concorrenza. E questo anche quando la legislazione interna non dà la possibilità al giudice nazionale di modificare l’importo in misura superiore al 12 per cento.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata ieri (cause riunite C-532/15 e C-538/15) su rinvio pregiudiziale della Corte distrettuale di Saragozza (Spagna). La controversia aveva al centro il ricorso di un procuratore legale spagnolo che chiedeva il pagamento di un onorario di oltre 66mila euro relativi ad alcuni procedimenti amministrativi. La società sosteneva che gli onorari erano eccessivi e rivendicava la possibilità di negoziare direttamente gli importi che, invece, erano fissati da un regio decreto a suo dire contrario alla direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno (recepita in Italia con Dlgs n. 59/2010). Anche l’altra causa verteva sulla determinazione della liquidazione degli onorari di un procuratore legale.
La Corte in primo luogo ha chiarito che, poiché il sistema di determinazione degli onorari è fissato in una legge applicabile in tutto il territorio nazionale, si può verificare un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri, con una possibile violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Ue anche se la norma si riferisce solo alla condotta delle imprese. Tanto più – osservano gli eurogiudici – che in forza del dovere di collaborazione imposto dal Trattato, gli Stati membri non devono mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, «idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese». La violazione, inoltre, si può astrattamente verificare quando lo Stato impone la conclusione di accordi o revoca «alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica». Così, però, non era stato nel caso di specie. Le tariffe dei procuratori legali erano state stabilite da una legge statale, senza alcuna delega alle associazioni professionali. Non solo. La liquidazione degli onorari avviene attraverso un intervento dei giudici nazionali, vincolati dagli importi fissati dalla legge interna, che non possono essere modificati neanche tenendo conto della proporzionalità della somma rispetto al servizio. Solo in casi eccezionali e su autorizzazione del giudice è consentita una modifica dell’importo massimo che, però, non può eccedere il 12% di quanto fissato nell’atto legislativo, mentre resta ferma la possibilità di contestare gli onorari non legati alla controversia, con l’eliminazione delle spese e dei costi inutili o facoltativi. Un sistema che porta la Corte a ritenere che non vi è stata delega nel potere di elaborare gli onorari alle associazioni professionali dei procuratori legali, tanto più che i giudici sono solo tenuti a verificare la rigorosa applicazione della normativa. Né lo Stato ha favorito intese in contrasto con la normativa antitrust europea o un abuso di posizione dominante. La Corte Ue, invece, non ha ritenuto di dover rispondere ad altri due quesiti pregiudiziali perché non rientranti nel diritto dell’Unione. Marina Castellaneta

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