AVVOCATI: Paletti ai ricorsi contro il Cnf (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

AVVOCATI/ Sentenza delle Sezioni unite civili sugli atti in materia disciplinare
Paletti ai ricorsi contro il Cnf
Ai raggi X decisioni che non adempiono alla motivazione

Lun.7 – Possono essere oggetto di ricorso per Cassazione solo le decisioni in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense che non adempiono l’obbligo di motivazione su questioni di fatto.
Lo hanno affermato i giudici delle sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 3734 dello scorso 25 febbraio.
I giudici delle sezioni unite hanno altresì evidenziato che tale obbligo integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, solo nel caso in cui essa si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
I giudici di piazza Cavour hanno, altresì affermato che la previsione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., legittima solo la censura per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», non essendo più consentita la formulazione di censure per il vizio di «insufficiente» o «contraddittorietà» della motivazione.
Il thema decidendum sul quale gli Ermellini sono stati chiamati ad esprimersi verteva sul fatto che con atto i congiunti di un soggetto deceduto in un sinistro stradale, esponevano che l’avvocato Tizio e il dott.
Caio, in relazione alle prestazioni professionali rese in riferimento al sinistro stesso, avevano chiesto ed ottenuto il relativo pagamento, sia dai clienti sia pure, direttamente, dalla Compagnia di assicurazioni. L’adito Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sentiti i predetti professionisti, con delibera disponeva l’archiviazione della pratica nei confronti del dott. Caio e l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato Tizio , per essere, quest’ultimo, venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà, probità e decoro per: avere richiesto e incassato dai propri assistiti l’importo a seguito dell’attività dalla stessa prestata in loro favore per la definizione del sinistro relativo al decesso del congiunto , sottacendo agli stessi di avere incassato, per il medesimo titolo, dall’Assicurazione un altro importo; nonché di non avere emesso fattura per l’importo percepito dai propri clienti a seguito dell’attività legale prestata per la definizione del sinistro
All’esito della svolta attività istruttoria, il Consiglio dell’Ordine, affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpata, comminando alla stessa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto. L’avvocato impugnava il citato provvedimento, innanzi al Consiglio nazionale forense e, quindi, o ricorso per cassazione. Angelo Costa e Maria Domanico

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