AVVOCATI: L’avvocato espone il prezzo? Il Cnf vieta la pubblicità (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

L’avvocato espone il prezzo? Il Cnf vieta la pubblicità

È vietata la pubblicità dell’avvocato che mette in primo piano il prezzo. Per di più se la tariffa è «infima» o «a forfait». Il Consiglio nazionale forense ritorna ancora una volta sulle liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani del 2006 in materia di tariffe e pubblicità ponendo due paletti agli iscritti all’albo: che la pubblicità informativa non sia «indiscriminata» e che i servizi professionali non siano offerti «a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione rispetto all’attività svolta». È il principio contenuto nella sentenza del Cnf n. 142/2015 pubblicata il 21 maggio scorso sul portale dedicato alla deontologia del Consiglio nazionale. In particolare, l’iscritto aveva pubblicato un box pubblicitario in un quotidiano con evidenza riservata in via quasi esclusiva e «palesemente suggestiva» al costo della prestazione offerta, violando così, secondo il Cnf, i generali principi di probità e decoro e lo specifico divieto di accaparramento della clientela con mezzi non idonei a fornire ogni adeguata informazione a soggetti che non sono necessariamente consapevoli rispetto alla natura e al valore della prestazione offerta. Quanto alla tariffa applicata, secondo la sentenza l’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente anche in ordine ai costi delle prestazioni ed è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi. I costi predeterminati, quindi, non possono essere «molto bassi, dovendo parametrarsi l’adeguatezza del compenso al valore e all’importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta». Infine, la sentenza stabilisce che la pubblicità mediante la quale il professionista, per condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative nel momento in cui il messaggio viene formulato con modalità attrattive della clientela e con mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e con il decoro del professionista. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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