AVVOCATI: Fallimenti, il contributo unificato è di 851 euro (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Fallimenti, il contributo unificato è di 851 euro

Il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione. Per la procedura fallimentare, ovverosia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, dovrà essere versato il contributo fisso di 851 euro. Questo è quanto sostiene il ministero della giustizia, direzione generale per la giustizia civile, in una nota del 1° aprile 2016 in merito all’importo del contributo unificato nelle procedure fallimentari. I tecnici del dicastero della giustizia con la nota in commento rispondono ai numerosi quesiti relativi al contributo unificato da pagare per le opposizioni allo stato passivo fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali. Il legislatore con l’articolo 9 del dpr 30 maggio 2002 n. 115 dopo aver previsto l’obbligo del versamento del contributo unificato per «la procedura concorsuale», ha al successivo art. 13, 5 comma, indicato l’ammontare del contributo unificato dovuto unicamente per la «procedura fallimentare» definita quale quella che va «dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura». Di conseguenza, non rientrano nella previsione normativa in commento, tra le altre, la fase istruttoria prefallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali. In concreto, per la procedura fallimentare, ovverosia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, dovrà essere versato il contributo fisso di 851 euro (art. 13, 5 comma, dpr n. 115/2002). Per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato. Marco Ottaviano

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