AVVOCATI: Avvocati esenti (per ora) da obblighi anticorruzione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Consiglio di Stato. Accolta la sospensiva – Alt alla redazione del piano
Avvocati esenti (per ora) da obblighi anticorruzione

Sab. 2 – Ordini degli avvocati e Consiglio nazionale forense contro Autorità nazionale della corruzione: su questa situazione interviene il Consiglio di Stato con l’ordinanza 1 aprile numero 1093 m(nel merito decisione a novembre), che svincola temporaneamente i legali dall’applicazione delle norme sulla prevenzione e repressione da illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190 del 2012).
La vicenda riguarda gli obblighi anticorruzione cui, dal 2014, sono tenuti tutti gli ordini professionali: gli avvocati hanno impugnato questa previsione e, sconfitti dinanzi al Tar Lazio (sentenza 11392 del 2015), si sono rivolti al giudice di appello. Giudice che ora interviene riconoscendo l’opportunità di tener conto degli sviluppi normativi in corso. È infatti in discussione in Parlamento una riforma delle professioni, che dovrebbe chiarire anche i limiti di applicazione agli ordini professionali delle norme sul contrasto alla corruzione. La legge 190 del 2012 obbliga a prevedere ed analizzare i rischi di corruzione, imponendo un piano specifico che analizzi tutte le ipotesi di rischio e tutti i procedimenti nei quali possono avvenire (per discrezionalità, valore economico, la mancanza di controlli) distorsioni e mancanza di trasparenza.
Per gli ordini degli avvocati i rischi ad esempio potrebbero sussistere nella gestione delle iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti, nella liquidazione delle parcelle, nell’attività di conciliazione ed infine nel reclutamento del personale. La stessa legge 190 obbliga poi a comunicare dati di tipo patrimoniale da parte dei componenti degli organi (locali e centrali) di governo. L’ordinanza Consiglio di Stato, pur essendo emessa su un ricorso di soli Ordini degli avvocati (e del Consiglio nazionale forense), esprime un principio estensibile a tutti gli altri ordini professionali ed ai organi centrali, poiché fa leva sulla necessità di una rilettura generale del rapporto tra tutte le professioni e la pubblica amministrazione.

Questo rapporto, di recente, si è anche inasprito per gli interventi dell’Autorità antitrust, che ha sanzionato per circa 1 milione di euro gli avvocati per limiti alla concorrenza (Consiglio di Stato 1164 del 22 marzo), con valutazioni che prima avevano coinvolto anche la Federazione dei medici. Il contrasto sull’applicazione della legge anticorruzione non riguarda ovviamente una pretesa all’immunità ma tende a collocare gli Ordini fuori da un ambito pubblico, in particolare per ciò che riguarda le rigidità, il controllo della Corte dei conti, i rapporti con il personale. Fino ad oggi gli Ordini sono stati ritenuti enti pubblici non economici, in contrasto con la loro natura associativa, ma i punti di contatto o di lontananza dalla natura pubblica sono plurimi, ad esempio per ciò che riguarda la natura tributaria o meno dei contributi degli scritti e le funzioni giurisdizionali attribuite nei confronti dei professionisti. Guglielmo Saporito

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