AVVOCATI: Avvocati d’ufficio, paga il Fisco (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Ministero della Giustizia. La circolare del 3 ottobre chiarisce come utilizzare il fondo varato con il dm del 15 luglio
Avvocati d’ufficio, paga il Fisco
Parcelle per gratuito patrocinio compensate con imposte e contributi

Lo Stato paga i propri debiti ammettendo la compensazione con imposte e contributi. Il meccanismo, già previsto per le detrazioni spettanti per lavori finalizzati al risparmio energetico (legge di stabilità 208/2015), opera dal 17 ottobre anche per gli avvocati che hanno difeso soggetti ammessi al gratuito patrocinio (si veda il Sole 24 ore del 16 luglio). Le liti civili, penali, tributarie e amministrative esigono una difesa tecnica, che è onerosa. Se mancano requisiti di reddito (euro 11.528) e la pretesa giudiziaria non è palesemente infondata, si può attivare una procedura di “gratuito patrocinio” attraverso l’Ordine degli avvocati, o direttamente all’ufficio del magistrato penale. Al termine del processo, indipendentemente dall’esito della lite, l’avvocato designato come difensore viene remunerato dallo Stato, il quale attinge da uno specifico capitolo di bilancio denominato “spese di giustizia”.
Con decreto del 15 luglio il fondo per le spese di giustizia destinato a remunerare le prestazioni degli avvocati è stato dotato di 10 milioni di euro e, con circolare del 3 ottobre il ministero della Giustizia, ha chiarito i meccanismi del pagamento. Imposte dirette e indirette, tasse e contributi da pagare per i dipendenti possono essere pagati, dagli avvocati che hanno ottenuto un decreto di liquidazione per patrocinio prestato gratuitamente, utilizzando una procedura informatica. Si tratta della stessa procedura che ammette le compensazioni per i fornitori dello Stato (Dl 35/2013) e per le imprese che hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica a favore di condomini con esiguo reddito (legge 208/2015). La circolare rende compensabili tributi e contributi previdenziali degli avvocati, con quanto dovuto dall’ erario agli avvocati stessi, in qualsiasi data i crediti siano maturati.
La compensazione dei crediti degli avvocati può anche essere parziale, quindi è possibile pagare mediante compensazione i debiti verso l’erario o verso gli istituti previdenziali anche se il credito del professionista è di importo superiore a quanto si chiede di compensare. Il professionista dovrà attivarsi con fattura elettronica oppure fattura cartacea registrata su piattaforma elettronica. Dell’avvenuta registrazione, detta piattaforma darà notizia agli interessati. Gli adempimenti a carico dei professionisti che intendono fruire della compensazione riguardano quindi la registrazione sulla piattaforma elettronica, una serie di dichiarazioni (con modalità telematiche di firma digitale) di responsabilità circa l’avvenuta liquidazione da parte dell’autorità giudiziaria e la mancata loro opposizione a tale liquidazione.
I tempi previsti dalla circolare vanno dal 17 ottobre 2016 (invio delle richieste) al 30 novembre dello stesso anno: successivamente, la piattaforma elettronica elaborerà l’elenco dei crediti ammessi in compensazione con relative comunicazioni sia ai professionisti che all’Agenzia delle entrate e agli enti di previdenza. La richiesta di compensare debiti verso l’erario non esime dalla rispetto dei tempi di pagamento: sarà quindi necessario che il professionista tenga ben presenti le scadenze, poiché vanno rispettate indipendentemente dal sistema di pagamento.
Diversamente, al danno di attese spesso pluriennali, si potrebbe aggiungere la beffa di sanzioni per omesso o ritardato pagamento a causa del ritardo nel certificare la compensazione. Guglielmo Saporito

Foto del profilo di Andrea Gentile

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