STATUTO
del CONGRESSO
NAZIONALE FORENSE e
dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana
PREAMBOLO
1. - L’avvocatura italiana svolge funzioni
costituzionali nell’ambito della giurisdizione e, nel più vasto contesto
sociale, contribuisce alla conoscenza ed all’attuazione dei diritti e degli
interessi soggettivi, in tal modo concorrendo all’effettiva applicazione dei
principi di uguaglianza e di libertà.
2. - Per lo svolgimento di tali imprescindibili
compiti l’avvocatura deve essere libera e non condizionabile da alcun potere
politico o economico e deve anzi potersi proporre come soggetto politico,
legittimato in quanto tale alla più ampia ed articolata interlocuzione con i
poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica
e sociale.
3. – L’attuazione di tale doveroso ruolo presuppone
il mantenimento ed il rafforzamento delle istituzioni forensi quali
irrinunciabili garanzie non solo dell’autonomia dell’ordine forense ma anche
delle qualità morali e delle capacità professionali della categoria.
4. – Parimenti il patrimonio di valori, di cultura e
di proposta politica delle libere associazioni forensi è indispensabile
presupposto ed ineliminabile contributo per un’effettiva soggettività politica
che consenta all’avvocatura di misurarsi con ampio confronto sui problemi e
sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio
autonomo pensiero propositivo.
5. - Fin dal 1947, nell’atmosfera di recuperata
libertà, l’avvocatura ha costantemente convocato ogni biennio il suo Congresso
Nazionale, che ha costituito tradizionalmente il luogo e l’occasione per
confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera
unitaria le aspirazioni e le proposte della categoria. Nel solco di tale consolidata
tradizione, appare naturale che la sede del Congresso Nazionale Forense sia
proclamata come quella ideale per realizzare la confluenza organica e
operativa di tutte le componenti dell’avvocatura, che proprio nel Congresso
possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare poi in sintesi
quell’unità di espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica
necessaria alla categoria.
6. - Una rappresentanza politica che voglia essere
autorevole e influente non può che tendere all’unitarietà, organizzandosi in
struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel
dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possano essere
presentate come provenienti dall’intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice
abituale dei poteri dello stato e delle forze politiche e sociali. Tutte le
componenti della categoria hanno ragioni valide per individuare nel Congresso
Nazionale Forense, quale assemblea generale dell’avvocatura, organizzata e
gestita in comune e garantita al massimo livello istituzionale, la struttura
idonea a costituire la base della loro rappresentanza politica.
7. - E’ dunque interesse ed onere dell’intera
avvocatura stringersi - come istituzioni, come associazioni, come aggregazioni
culturali e specialistiche, come singoli iscritti all’albo - in un patto di
solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare
partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche finanziario, al Congresso
Nazionale Forense e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne
è diretta emanazione, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura alla cui
autorevolezza e capacità di intervento è necessario dedicare, da parte di
tutti, il più ampio e leale supporto.
8.
- Il solenne patto di solidarietà sopra detto va a manifestarsi innanzitutto
con l’approvazione e con la fedele applicazione del seguente
STATUTO
CAPO I
ART. 1
1. Il
Congresso Nazionale Forense è l’assemblea generale dell’Avvocatura italiana e
rappresenta il momento di confluenza di tutte le sue componenti, nel rispetto
della loro autonomia, e determina gli indirizzi generali dell’Avvocatura,
formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini nonche’ sulle questioni che riguardano la
professione forense.
ART.
2
1.
Il
Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Unitario, nell’ambito delle
rispettive competenze, realizzano gli indirizzi deliberati dal Congresso,
operando in piena autonomia ed in costante consultazione reciproca e con le
Istituzioni ed Associazioni Forensi.
ART. 3
1.
Il
Congresso è costituito oltre che dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, dai
delegati di ciascun Ordine eletti, con criterio proporzionale e con espressione
di voto limitato, dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi annessi,
secondo le modalità determinate - con apposita delibera in sede congressuale
(1) - che assicurino la massima partecipazione del corpo elettorale. Fino
all’assunzione di detta delibera si applicano le norme statutarie e
regolamentari già vigenti.
ART.
4
1. Il
Congresso e’ convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense - che
presiede anche il Comitato Organizzatore – e si svolge secondo le norme
regolamentari approvate dall’Assemblea dell’Organismo Unitario. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni due anni e
deve tenersi entro sei mesi dall’elezione dei delegati; il Comitato
Organizzatore può differirne la data di svolgimento fino a tre mesi per motivi
di particolare rilevanza.
2. In via straordinaria il Congresso deve essere convocato a
richiesta dell’Assemblea dall’Organismo Unitario deliberata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti oppure su richiesta di almeno 50 Consigli
dell’Ordine; in tal caso il Presidente del Consiglio Nazionale Forense provvede
alla convocazione del Congresso Straordinario da tenersi entro i 120 giorni
successivi alla richiesta e convoca senza indugio il Comitato Organizzatore del
Congresso per gli adempimenti di sua competenza. Sono delegati al Congresso
straordinario i delegati eletti per il Congresso ordinario precedente.
3. Il Comitato
Organizzatore del Congresso è presieduto dal Presidente del Consiglio
Nazionale Forense, ha sede
presso l’Organismo Unitario ed è composto da:
- il Presidente ed i componenti dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio Nazionale Forense;
- il Presidente ed i componenti della Giunta
dell’Organismo Unitario;
- il Presidente ed i componenti del Consiglio di
Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;
- i Presidenti dei Consigli degli Ordini Distrettuali,
i rappresentanti delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative,
come tali riconosciute in sede congressuale. (2)
Il Comitato
Organizzatore:
a)
delibera il luogo di svolgimento del Congresso e viene
integrato dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto e dai
componenti del Consiglio dell’Ordine del luogo ove si svolgerà il Congresso;
b) determina i temi specifici sui quali il Congresso è
chiamato a deliberare.
ART.
5
1. I lavori del
Congresso si aprono con le relazioni introduttiva del Presidente del Consiglio
Nazionale Forense e politica e programmatica del Presidente dell’Organismo
Unitario. Nel corso dei lavori congressuali il Presidente della Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense svolgerà una relazione illustrativa
sull’attività e le prospettive dell’Ente.
2.
I lavori del Congresso sono regolati da un Ufficio di
Presidenza secondo le norme contenute nel Regolamento congressuale.
3. Sono costituite ed operano secondo le norme del Regolamento
congressuale:
- la Commissione per la "verifica poteri";
- la Commissione per il coordinamento delle mozioni da sottoporre
all’approvazione del Congresso;
- la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e l’organizzazione.
4. Il Congresso conclude i
suoi lavori:
- con l’approvazione delle mozioni che stabiliscono gli
indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previsto all’art.1;
- con la proclamazione dei componenti dell’Assemblea
dell’Organismo Unitario eletti in sede congressuale, secondo le norme
statutarie e regolamentari.
- con le determinazioni in ordine alla risorse
finanziarie. (3)
CAPO II
L’ORGANISMO UNITARIO
ART. 6
1. L’Organismo
Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) è l’organo al quale il Congresso conferisce
la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali,
assumendo iniziative, promuovendo e curando attività di studio, informazione,
comunicazione, divulgazione ed intervento presso l e istituzioni pubbliche e
gli organismi politici.
L’Organismo Unitario e’ composto da:
- l’Assemblea
ed il Coordinatore
- il
Presidente e la Giunta
ART. 7
1. L’Assemblea dell’Organismo
Unitario è composta da due rappresentanti per ciascun Distretto
giudiziario sino a 3.000
(tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede
nel Distretto nonché iscritti
alla Cassa di Previdenza, e da un ulteriore rappresentante per ogni
successivi 3.000 (tremila)
iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
2. I rappresentanti degli iscritti negli
Ordini del Distretto vengono eletti, così come disposto
dall’art.5,
quinto comma, nel corso dei lavori del Congresso, con voto segreto e, in caso
di più
eligendi,
limitato a due terzi.
In ogni caso la frazione di voto
viene ridotta all’unità inferiore.
ART. 8
1.
La carica di componente dell’Organismo Unitario è incompatibile con quella di componente
del Consiglio Nazionale Forense, di componente del Consiglio di Amministrazione
e del
Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza, nonché di Presidente e
componente del Consiglio dell’Ordine.
2. L’incompatibilità non rimossa
entro trenta giorni dal suo verificarsi e l’assenza ingiustificata a tre
sedute consecutive dell’Assemblea dell’Organismo Unitario, costituiscono cause
di
decadenza
di diritto dalla carica.
3. I componenti dell’Organismo unitario
decadono tutti contemporaneamente nel momento in cui si aprono i lavori dell’Assemblea
successiva a quella in cui sono stati eletti. Possono essere rieletti, ma non
oltre il secondo mandato consecutivo.
4. Il componente venuto meno per dimissioni,
impedimento permanente, incompatibilità o
decadenza,
viene sostituito con il primo dei non eletti in sede congressuale.
ART.
9
1. L’Assemblea dell’Organismo Unitario è convocata per la sua
prima seduta di insediamento dal Presidente ancora in carica o dal componente
più anziano di età. Tale seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla chiusura
dei lavori congressuali. Nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano
di età, vengono eletti, con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei
presenti, fra i componenti dell’Assemblea, il Presidente dell’Organismo
Unitario con la Giunta ed il Coordinatore dell’Assemblea. In caso di parità di
voti fra due o più candidati si procederà ad un secondo turno di votazione con
elettorato passivo riservato ai candidati in ballottaggio.
2. L’Assemblea
dell’Organismo Unitario disciplina il proprio funzionamento e la sua attività,
nonché quella della Giunta, secondo un Regolamento interno le cui norme devono
essere approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Coordinatore dell’Assemblea ne presiede le
sedute e cura il rispetto del Regolamento
interno.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente
almeno una volta ogni tre mesi. In caso di inerzia
del Presidente, o di presentazione di mozione di
sfiducia, l’Assemblea sarà convocata dal
Coordinatore.
3. L’Assemblea
dell’Organismo Unitario delibera l’utilizzo delle risorse finanziarie determinate
dal Congresso necessarie per
il proprio funzionamento e lo svolgimento dei compiti e delle
attività di cui allo Statuto
ed al Regolamento interno.
L’Assemblea
altresì approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio
consuntivo
dell’esercizio
precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. I detti bilanci
dovranno
essere inviati entro 15 giorni dalla loro approvazione ai Consigli dell’Ordine.
4.
Alle sedute dell’Assemblea sono chiamati a partecipare,
senza diritto di voto, un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, un
rappresentante della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ed i
rappresentanti delle Associazioni Forensi secondo l’indicazione congressuale.
L’Organismo unitario ha sede in Roma.
ART. 10
1.
La Giunta centrale è costituita dal Presidente
dell’Organismo Unitario, che lo rappresenta all’esterno, dai due Vice
Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere nonché da altri quattro componenti.
2.
La Giunta centrale ha il compito di dare
attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea
dell’Organismo Unitario; elabora
proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea; mantiene assidui contatti con
tutte le componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura al fine di
coordinare ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Organismo Unitario ogni qualvolta
si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva
convocazione di quest’ultima. Tali attività vanno sottoposte alla ratifica
dell’Assemblea nella prima seduta successiva.
ART. 11
Il presente Statuto può essere
modificato solamente dall’Assemblea congressuale a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
1) MOZIONE
(Determinazione
del numero dei delegati al Congresso)
Ai
fini di quanto previsto nello Statuto circa la determinazione delle modalità di
elezione e del numero dei delegati da eleggere al Congresso Nazionale Forense,
il Congresso
delibera
Art.1
1. I Delegati al Congresso Nazionale
Forense sono eletti in assemblee circondariali appositamente convocate dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine, e da tenersi almeno sessanta giorni prima
della data di apertura del Congresso.
2. Le assemblee si svolgono secondo le
modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione
per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.
3. L’Assemblea è valida in seconda
convocazione, che si può indire anche nello stesso giorno della prima,
qualunque sia il numero dei presenti.
4. Il Presidente del Consiglio
dell’Ordine, o in sua vece il consigliere più anziano per iscrizione all’albo,
presiede l’Assemblea, ne regola lo svolgimento, nomina gli scrutatori e
proclama, al termine dello scrutinio, i risultati.
Art. 2
1. L’elettorato attivo e passivo è
attribuito agli avvocati iscritti nell’albo e negli elenchi annessi al 31/12
dell’anno precedente.
2. L’espressione del voto, da
effettuarsi a scrutinio segreto, deve essere limitato ai due terzi del numero
dei delegati da eleggere, approssimato per difetto.
Art. 3
1. Ciascun Ordine è rappresentato al
Congresso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato oltre
che da un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o
frazione superiore a cento.
2. Ai fini di tale computo, si considera
il numero degli iscritti quale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
2) MOZIONE
(Individuazione
delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative)
Ai
fini dell’applicazione delle varie norme statutarie che fanno riferimento alle
Associazioni Forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il
Congresso
delibera
di riconoscere, allo stato e con riserva
di ulteriori deliberazioni, modificative o aggiuntive, in occasione del
prossimo Congresso Nazionale Forense, come associazioni forensi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale le seguenti:
- ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
- ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI
AVVOCATI
- UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
- SOCIETA’ ITALIANA AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI
- UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI
AVVOCATI TRIBUTARISTI
- AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI
- OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO
DI FAMIGLIA
- UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI