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Statuto
 

STATUTO

del  CONGRESSO NAZIONALE FORENSE e

dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana

 

PREAMBOLO

 

1. - L’avvocatura italiana svolge funzioni costituzionali nell’ambito della giurisdizione e, nel più vasto contesto sociale, contribuisce alla conoscenza ed all’attuazione dei diritti e degli interessi soggettivi, in tal modo concorrendo all’effettiva applicazione dei principi di uguaglianza e di libertà.

2.  -  Per lo svolgimento di tali imprescindibili compiti l’avvocatura deve essere libera e non condizionabile da alcun potere politico o economico e deve anzi potersi proporre come soggetto politico, legittimato in quanto tale alla più ampia ed articolata interlocuzione con i poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale.

3. – L’attuazione di tale doveroso ruolo presuppone il mantenimento ed il rafforzamento delle istituzioni forensi quali irrinunciabili garanzie non solo dell’autonomia dell’ordine forense ma anche delle qualità morali e delle capacità professionali della categoria.

4. – Parimenti il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni forensi è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per un’effettiva soggettività politica che consenta all’avvocatura di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero propositivo.

5. - Fin dal 1947, nell’atmosfera di recuperata libertà, l’avvocatura ha costantemente convocato ogni biennio il suo Congresso Nazionale, che ha costituito tradizionalmente il luogo e l’occasione per confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le aspirazioni e le proposte della categoria. Nel solco di tale consolidata tradizione, appare naturale che la sede del Congresso Nazionale Forense sia proclamata  come quella ideale per realizzare la confluenza organica e operativa di tutte le componenti dell’avvocatura, che proprio nel Congresso possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare poi in sintesi quell’uni­tà di espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica necessaria alla categoria.

6. - Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere all’unitarietà, organizzandosi in struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possano essere presentate come provenienti dall’intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice abituale dei poteri dello stato e delle forze politiche e sociali. Tutte le componenti della categoria hanno ragioni valide per  individuare nel Congresso Nazionale Forense, quale assemblea generale dell’avvocatura, organizzata e gestita in comune e garantita al massimo livello istituzionale, la struttura idonea a  costituire la base della loro rappresentanza politica.

7. - E’ dunque interesse ed onere dell’intera avvocatura stringersi - come istituzioni, come associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all’albo - in un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.

8. - Il solenne patto di solidarietà sopra detto va a manifestarsi innanzitutto con l’approvazione e con la fedele applicazione del seguente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 

CAPO I

                                                        

ART. 1

1.    Il Congresso Nazionale Forense è l’assemblea generale dell’Avvocatura italiana e rappresenta il momento di  confluenza di tutte le sue componenti, nel rispetto della loro autonomia, e determina gli indirizzi generali dell’Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia  e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonche’ sulle questioni che riguardano la professione forense.

ART. 2

1.         Il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Unitario, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano gli indirizzi deliberati dal Congresso, operando in piena autonomia ed in costante consultazione reciproca e con le Istituzioni ed Associazioni Forensi.

 

ART. 3

1.       Il Congresso è costituito oltre che dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, dai delegati di ciascun Ordine eletti, con criterio proporzionale e con espressione di voto limitato, dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi annessi, secondo le modalità determinate - con apposita delibera in sede congressuale (1) - che assicurino la massima partecipazione del corpo elettorale. Fino all’assunzione di detta delibera si applicano le norme statutarie e regolamentari già vigenti.

ART. 4

1.       Il Congresso e’ convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense - che presiede anche il Comitato Organizzatore – e si svolge secondo le norme regolamentari approvate dall’Assemblea dell’Organismo Unitario. Il  Congresso è convocato in via ordinaria ogni due anni e deve tenersi entro sei mesi dall’elezione dei delegati; il Comitato Organizzatore può differirne la data di svolgimento fino a tre mesi per motivi di particolare rilevanza.

2.       In via straordinaria il Congresso deve essere convocato a richiesta dell’Assemblea dall’Organismo Unitario deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti oppure su richiesta di almeno 50 Consigli dell’Ordine; in tal caso il Presidente del Consiglio Nazionale Forense provvede alla convocazione del Congresso Straordinario da tenersi entro i 120 giorni successivi alla richiesta e convoca senza indugio il Comitato Organizzatore del Congresso per gli adempimenti di sua competenza. Sono delegati al Congresso straordinario i delegati eletti per il Congresso ordinario precedente.

3.       Il Comitato Organizzatore del Congresso è presieduto dal Presidente del Consiglio          

      Nazionale Forense, ha sede presso l’Organismo Unitario ed è composto da:

  1. il Presidente ed i componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale Forense;
  2. il Presidente ed i componenti della Giunta dell’Organismo Unitario;
  3. il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;
  4. i  Presidenti dei Consigli degli Ordini Distrettuali, i rappresentanti delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute in sede congressuale. (2)

            Il Comitato Organizzatore:

a)       delibera il luogo di svolgimento del Congresso e viene integrato dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto e dai componenti del Consiglio dell’Ordine del luogo ove si svolgerà il Congresso;

b)      determina i temi specifici sui quali il Congresso è chiamato a  deliberare.

ART. 5

1.       I lavori del Congresso si aprono con le relazioni introduttiva del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e politica e programmatica del Presidente dell’Organismo Unitario. Nel corso dei lavori congressuali il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense svolgerà una relazione illustrativa sull’attività e le prospettive dell’Ente.

2.       I lavori del Congresso sono regolati da un Ufficio di Presidenza secondo le norme contenute nel Regolamento congressuale.

     3.    Sono costituite ed operano secondo le norme del Regolamento congressuale:

  • la Commissione per la "verifica poteri";
  • la Commissione per il coordinamento delle mozioni da sottoporre all’approvazione del Congresso;
  • la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e l’organizzazione.

      4.   Il  Congresso conclude i suoi lavori:

  • con l’approvazione delle mozioni che stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previsto all’art.1;
  • con la proclamazione dei componenti dell’Assemblea dell’Organismo Unitario eletti in sede congressuale, secondo le norme statutarie e regolamentari.
  • con le determinazioni in ordine alla risorse finanziarie. (3)

 

 

CAPO II

L’ORGANISMO UNITARIO

 

 

ART. 6

 

1.       L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) è l’organo al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo iniziative, promuovendo e curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione ed intervento presso l e istituzioni pubbliche e gli organismi politici.

            L’Organismo Unitario e’ composto da:

  • l’Assemblea ed il Coordinatore
  • il Presidente e la Giunta

 

ART. 7

 1.  L’Assemblea dell’Organismo Unitario è composta da due rappresentanti  per ciascun   Distretto

      giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli  Ordini aventi sede   

      nel Distretto nonché iscritti  alla Cassa di Previdenza, e da un  ulteriore rappresentante per ogni

      successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).

2.       I rappresentanti degli iscritti negli Ordini del Distretto vengono eletti, così come disposto

     dall’art.5, quinto comma, nel corso dei lavori del Congresso, con voto  segreto e, in caso di più

      eligendi, limitato a due terzi.

       In ogni caso la frazione di voto viene ridotta all’unità inferiore.

 

ART. 8

 1.  La carica di componente dell’Organismo Unitario è incompatibile con quella di componente

      del Consiglio Nazionale Forense, di componente del Consiglio di Amministrazione e del

      Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza, nonché di Presidente e componente del Consiglio dell’Ordine.

 2.    L’incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi e l’assenza ingiustificata     a tre sedute consecutive dell’Assemblea dell’Organismo Unitario, costituiscono cause di

      decadenza di diritto dalla carica.

3.       I componenti dell’Organismo unitario decadono tutti contemporaneamente nel momento in cui si aprono i lavori dell’Assemblea successiva a quella in cui sono stati eletti. Possono  essere rieletti, ma non oltre il secondo mandato consecutivo.

4.       Il  componente venuto meno per dimissioni, impedimento permanente, incompatibilità o   

       decadenza, viene sostituito con il primo dei non eletti in sede congressuale.

 

ART. 9

1.       L’Assemblea dell’Organismo Unitario è convocata per la sua prima seduta di insediamento  dal Presidente ancora in carica  o dal componente più anziano di età. Tale seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori congressuali. Nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano di età, vengono eletti, con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, fra i componenti dell’Assemblea, il Presidente dell’Organismo Unitario con la Giunta ed il Coordinatore dell’Assemblea. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procederà ad un secondo turno di votazione con elettorato passivo riservato ai candidati in ballottaggio.

2.       L’Assemblea dell’Organismo Unitario disciplina il proprio funzionamento e la sua  attività, nonché quella della Giunta, secondo un Regolamento interno le cui norme devono essere approvate a  maggioranza assoluta dei suoi componenti.

            Il Coordinatore dell’Assemblea ne presiede le sedute e cura il rispetto del  Regolamento

            interno.

            L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. In caso di inerzia

            del Presidente, o di presentazione di mozione di  sfiducia, l’Assemblea sarà convocata dal

           Coordinatore.

3.       L’Assemblea dell’Organismo Unitario delibera l’utilizzo delle risorse finanziarie determinate

      dal Congresso necessarie per il proprio  funzionamento e lo svolgimento dei compiti e delle

      attività di cui allo Statuto ed al Regolamento interno.

       L’Assemblea altresì approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il  bilancio consuntivo      

       dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. I detti bilanci

       dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla loro approvazione ai Consigli dell’Ordine.

4.       Alle sedute dell’Assemblea sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, un rappresentante della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ed i rappresentanti delle Associazioni Forensi secondo l’indicazione congressuale.

     L’Organismo unitario ha sede in Roma.

 

ART. 10

1.    La Giunta centrale è costituita dal Presidente dell’Organismo Unitario, che lo rappresenta all’esterno, dai due Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere nonché da altri quattro componenti.

2.    La Giunta centrale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea

     dell’Organismo Unitario; elabora proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea; mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura al  fine di coordinare ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Organismo Unitario ogni qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione di quest’ultima. Tali attività vanno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima seduta successiva.

 

ART. 11

    Il  presente  Statuto può essere modificato solamente dall’Assemblea congressuale a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.


1) MOZIONE

(Determinazione del numero dei delegati al  Congresso)

 

Ai fini di quanto previsto nello Statuto circa la determinazione delle modalità di elezione e del numero dei delegati da eleggere al Congresso Nazionale Forense, il Congresso

 

delibera

 

Art.1

1. I Delegati al Congresso Nazionale Forense sono eletti in assemblee circondariali appositamente convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, e da tenersi almeno sessanta giorni prima della data di apertura del Congresso.

 

2. Le assemblee si svolgono secondo le modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.

 

3. L’Assemblea è valida in seconda convocazione, che si può indire anche nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

 

4. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, o in sua vece il consigliere più anziano per iscrizione all’albo, presiede l’Assemblea, ne regola lo svolgimento, nomina gli scrutatori e proclama, al termine dello scrutinio, i risultati.

 

Art. 2

 

1. L’elettorato attivo e passivo è attribuito agli avvocati iscritti nell’albo e negli elenchi annessi al 31/12 dell’anno precedente.

2. L’espressione del voto, da effettuarsi a scrutinio segreto, deve essere limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere, approssimato per difetto.

 

Art. 3

 

1. Ciascun Ordine è rappresentato al Congresso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o  da un suo delegato oltre che da un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento.

2. Ai fini di tale computo, si considera il numero degli  iscritti quale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  MOZIONE

(Individuazione delle Associazioni Forensi  maggiormente rappresentative)

 

 

Ai fini dell’applicazione delle varie norme statutarie che fanno riferimento alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il Congresso

 

delibera

 

di riconoscere, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni, modificative o aggiuntive, in occasione del prossimo Congresso Nazionale Forense, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano  nazionale le seguenti:

 

  • ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

 

  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

 

  • ASSOCIAZIONE  ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

 

  • UNIONE CAMERE CIVILI

 

  • UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

 

  • UNIONE ITALIANA FORENSE

 

  • SOCIETA’ ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

 

  • UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

 

  • AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI

 

  • OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

 

  • UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

 

 

 

 

 

 

 01/02/2012  Il Presidente della Cassa Forense scrive ai Consigli dell’Ordine

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